Sanatoria slot. La Commissione Giustizia approva il parere del relatore Sarro e respinge quello del M5S al dl Riequilibrio finanza pubbliche

(Jamma) La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole alla proposta elaborata dal relatore Carlo Sarro (Pdl) respingendo la proposta di parere alternativo elaborata dal Movimento 5 Stelle che chiedeva di respingere le modifiche apportate al provvedimento in materia di definizione agevolata dei contenziosi pendenti alla Corte dei Conti dei concessionari di gioco pubblico.

Come si legge nel parere approvato “il comma 8 dell’articolo 2 introduce una modifica non testuale all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (cosiddetto decreto IMU), mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell’applicazione dell’istituto della cosiddetta «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie; l’articolo 14 del decreto legge n. 102 del 2013 estende l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza; tali disposizioni spiegavano retroattivamente i loro effetti, applicandosi solo ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti riguardanti fatti commessi antecedentemente al 1o gennaio 2006, data della loro entrata in vigore; il citato l’articolo 14, consente l’applicazione di tali disposizioni ai giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013; condizione di applicazione della definizione agevolata, come modificata dal predetto articolo 14, è la presentazione di apposita richiesta nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013; la richiesta di definizione deve indicare una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta; la Commissione giustizia il 3 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole sul decreto legge n. 102 del 2013, limitatamente ai profili di propria competenza e, quindi, con specifico riferimento all’articolo 14; l’articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame proroga al 4 novembre 2013 il termine del 15 ottobre fissato come data ultima per la presentazione della richiesta di definizione agevolata e riduce Pag. 39da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d’appello delibera in camera di consiglio; ritenuto, quindi, che la modifica apportata non alteri la sostanza dell’istituto e, pertanto, non incida sulla valutazione favorevole già espressa dalla Commissione il 3 ottobre 2013, esprime parere favorevole”.

 

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