Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110 Tulps , sesto ( quindi di slot e Vlt) e settimo ( apparecchi di puro intrattenimento), che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza della Sesta Sezione Penale.

La vicenda vede come protagonista un incaricato di pubblico servizio, titolare di una ricevitoria lotto, che al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di € 64.096,20, provvigioni riscosse e non versate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui aveva il possesso in virtù del contratto di servizi di ricevitoria stipulato con la società concessionaria.

Il ricevitore ricorreva in Cassazione contro la condanna del giudice d’Appello che sarebbe stata “acriticamente basata sulla sentenza di primo grado la quale, nel ritenere la sussistenza della qualifica soggettiva pubblicistica, avrebbe, a sua volta, richiamato un orientamento di legittimità non univoco. Secondo una giurisprudenza, che argomenta essenzialmente dalla disciplina del d.lgs. 30/09/2003, n. 269, infatti, la società gerente gli apparecchi di ricevitoria non svolge un pubblico servizio bensì un’attività di impresa, e il gestore, il quale trattenga parte delle giocate non commette, quindi, peculato, ma viene semplicemente meno all’obbligazione tributaria a favore dell’amministrazione finanziaria in base alla quale è tenuto a riversare parte del suo ricavo di impresa”.  

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto – la Cassazione rileva che- , già il Giudice di secondo grado ha opposto al minoritario orientamento di legittimità richiamato nel ricorso, l’insegnamento – ancora recente e che qui si ribadisce – secondo cui integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione  (Sez. U. n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573, la quale, in motivazione, ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

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