Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società concessionaria di rete degli apparecchi da intrattenimento nel quale si chiedeva un risarcimento per l’introduzine delle videolotterie online e di un incremento del prelievo erariale.

Il Collegio fa riferimento alla decisione dopo la sospensione impropria adottata dal Collegio con la sentenza non definitiva n. 2046/21, in attesa dell’emanazione della sentenza della CGUE su una vicenda che presentava delle analogie con la controversia in esame sotto il profilo della compatibilità con il principio del legittimo affidamento di una normativa nazionale che in corso di concessione modifichi le condizioni economiche della stessa. Il Collegio ha ritenuto preclusa dal giudicato una parte dell’azione risarcitoria proposta dalla società ricorrente, in quanto coperta dal giudicato scaturente dalla sentenza di questo Tribunale n. 12445/14, confermata in sede di appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5281/15. Tale parte dell’azione risarcitoria riguardava, sotto il profilo della causa petendi, l’asserita violazione del legittimo affidamento in relazione all’introduzione delle cd Videolotteries (VLT) on line.

Altra parte dell’azione risarcitoria, avente quale causa petendi la violazione del legittimo affidamento in relazione all’innalzamento del PREU sulle VLT, in violazione dei principi contenuti nel DL n. 39/09, era già stata proposta in un precedente giudizio (definito con la sentenza di questo Tribunale n. 7568/17), ma essendo riferita ad un segmento temporale più limitato e relativa all’innalzamento del PREU al 4,5%, il Collegio non ha ritenuto che il giudicato coprisse l’intera pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio.

Ciò premesso, esaminata anche la pronuncia della Corte di Giustizia del 22/09/2023 nelle cause riunite C-475/20 – C-482/20, il Collegio ritiene che nella fattispecie non sia ravvisabile alcuna violazione ingiustificata del principio di legittimo affidamento addebitabile all’Amministrazione, risultando prive di pregio le argomentazioni svolte dalla ricorrente in ordine all’affidamento sulla stabilità del prelievo tributario e sulle possibilità di installazione delle VLT sul territorio nazionale.

Per quanto attiene al prelievo tributario applicato sulla raccolta realizzata con i nuovi apparecchi, sin dal 2009 era stata espressamente contemplata (nell’ambito dello stesso decreto-legge n.39/2009) la possibilità di definire aliquote di imposta via via crescenti in ragione del superamento della fase di avvio e della maggiore diffusione degli apparecchi VLT ed in considerazione del conseguente incremento degli introiti per i concessionari. Sicché l’aumento a partire dal 2013 dell’aliquota del PREU dovuto sulla raccolta di gioco praticato con i sistemi di gioco VLT, lamentato dalla ricorrente, si è realizzato progressivamente e conformemente a tale previsione normativa una volta decorsi i primi tre anni dall’avvio dei sistemi in questione.

La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza sopra richiamata, ha ricordato che “secondo una costante giurisprudenza, la possibilità di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per qualsiasi operatore economico in capo al quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sul mantenimento di una situazione esistente, che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali [sentenza del 15 aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a., C 798/18 e C 799/18, EU:C:2021:280, punto 42 nonché la giurisprudenza ivi citata]”.

“E’, pertanto, ragionevole ritenere, non essendo stata fornito prova contraria, che gli interventi del legislatore volti ad inasprire il carico fiscale sull’intera platea degli operatori economici, ha tenuto conto della propensione alla raccolta di gioco, intervenendo laddove si è manifestata la maggior incidenza di capacità contributiva. Di conseguenza, se da una parte è cresciuto il livello di tassazione, è parimenti cresciuto il livello di raccolta e, di conseguenza, dei ricavi complessivi.

D’altro canto, nel modulare tale intervento di settore, il legislatore non era tenuto a valutare l’impatto dello stesso sul singolo concessionario il cui eventuale decremento dei ricavi poteva essere imputato ad inefficienze organizzative e gestionali.

Parimenti, il Collegio non ritiene che possa essere addebitata alle Amministrazioni resistenti la invocata sopravvenuta difficoltà di collocare le VLT nei centri urbani in ragione della disciplina introdotta dagli enti locali nell’esercizio legittimo delle prerogative riconosciute loro dall’ordinamento statale.

Il Collegio ritiene, inoltre, che la ricorrente non abbia dimostrato che l’aumento della pressione fiscale abbia alterato l’equilibrio economico della concessione e che abbia inciso in modo determinante sul rendimento della stessa.

Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, l’incidenza degli aumenti tributari è solitamente ribaltata sulla filiera nel tentativo di preservare il margine di guadagno spettante al concessionario, in un mercato in cui il concessionario stesso è la parte forte del rapporto, essendo il titolare della rete e dei nulla osta di esercizio e, quindi, in grado di imporre agli altri operatori della filiera la propria posizione negoziale. Ebbene, la ricorrente non ha nemmeno fornito la prova del fatto che l’incidenza degli aumenti tributari non sia stata traslata a valle”.

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