Martedì 30 aprile è proseguito in Commissione Giustizia della Camera l’esame del ddl “Regolamentazione delle competizioni videoludiche” a firma Marti (Lega) e altri. In particolare, durante la seduta, il senatore Ernesto Rapani (FdI) ha dato lettura di una proposta di parere sugli emendamenti al disegno di legge. Poiché non vi sono state osservazioni, posta ai voti previa verifica del numero legale, la proposta è stata approvata.

Di seguito la proposta di parere, approvata dalla Commissione, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 970:

“La Commissione, esaminati gli emendamenti, per quanto di competenza esprime: parere favorevole sull’emendamento 5.2 che recepisce il parere della Commissione giustizia del 17 aprile 2024; parere contrario sull’emendamento 4.5, che all’ultimo periodo affida la determinazione delle sanzioni per gli editori videoludici e per gli organizzatori delle competizioni videoludiche, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: tale previsione non è conforme al principio di legalità penale e pertanto si suggerisce di introdurre con legge le predette sanzioni e affidarne l’irrogazione all’attività citata; parere non ostativo sui restanti emendamenti”.

Di seguito l’emendamento 4.5:

4.5
NICITA, D’ELIA, BASSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI (PD-IDP)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. Agli editori videoludici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (gambling), indipendentemente dalla natura dei premi (reward). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

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