Pubblicato il testo della pdl Baroni (M5s) su gioco d’azzardo patologico

(Jamma) Pubblicato il testo della proposta di legge Baroni (M5s) presentata lo scorso 18 settembre recante “Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti”, nata con la speranza e l’ambizione di affrontare in modo organico i maggiori fattori di rischio connessi al fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

“Gli articoli 1, 2 e 3 – spiega l’onorevole Baroni – della proposta ne definiscono lo scopo e recano le definizioni di gioco d’azzardo e della patologia ad esso connessa (GAP). L’articolo 4 vieta l’introduzione di nuovi giochi con vincite in denaro. L’articolo 5 inserisce le sindromi GAP tra le dipendenze riconosciute (inserendole nei LEA) e stabilisce che i servizi di cura e di prevenzione sono individuati nei servizi per le dipendenze, specificando la tipologia degli stessi. L’articolo 6 istituisce il « Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico » e ne definisce la conformazione. L’articolo 7 reca misure per la tutela dei minorenni. L’articolo 8 stabilisce regole per la propaganda pubblicitaria dei giochi. L’articolo 9 introduce limiti in materia di apertura delle sale da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Istituisce e disciplina, inoltre, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo, già previsto dal comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, stabilendone i compiti. L’articolo 10 tratta della formazione degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e del privato sociale. Gli articoli 11 e 12 introducono una regolamentazione relativa ai luoghi e alle apparecchiature destinati al gioco d’azzardo, ai fini della tutela della salute dei cittadini”.

Di seguito il testo integrale della proposta 

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge reca disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico, nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti.

 

ART. 2.

(Definizione di gioco d’azzardo).

1. Ai fini della presente legge, sono definiti giochi d’azzardo tutti i giochi con vincite in denaro conseguenza dell’aleatorietà e disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi gestiti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

ART. 3.

(Definizione di patologia da gioco d’azzardo patologico).

1. Ai fini della presente legge, si definisce patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) la patologia legata all’azzardo in sé e non a una forma specifica di gioco, come riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità.

 

ART. 4.

(Divieto di nuovi giochi d’azzardo).
1. È vietata l’introduzione, con norme di carattere regolamentare o in via amministrativa, di nuove tipologie di giochi d’azzardo.

 

ART. 5.

(Attuazione dei livelli essenziali di assistenza per la patologia da GAP).

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni dell’ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. I medesimi servizi promuovono interventi informativi, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia daGAP, sulla base di linee guida da essi stessi predisposte che prevedano interventi di psicoterapia di gruppo e l’attivazione di gruppi di auto-aiuto e di mutuo soccorso, con oneri a carico del Fondo di cui all’articolo 6.

 

ART. 6.

(Istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico).

1. È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono annualmente destinati:

a) il 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo, secondo quanto previsto dal comma 2;

b) il 10 per cento delle entrate derivanti dalle concessioni delle licenze relative al gioco d’azzardo;

c) le somme pagate a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni della presente legge, dell’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della presente legge, e dell’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

d) le somme relative ai premi non riscossi dei giochi d’azzardo.

3. Nella spesa di cui al comma 2, lettera a), sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all’Erario. Ai fini dell’attuazione del medesimo comma 2, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dello 0,66 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d’azzardo inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dello 0,67 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d’azzardo e la destinazione al Fondo di cui al comma 1 di una quota pari allo 0,67 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d’azzardo.

 

ART. 7.

(Misure a tutela dei giocatori e dei minorenni).

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche dei giochi d’azzardo sono modificate al fine di consentire l’accesso al gioco solo tramite tessera elettronica nominale, contenente i dati anagrafici del titolare della tessera stessa, idonea a registrare i dati relativi al numero delle giocate e alle somme utilizzate e avente un limite di utilizzo per un importo mensile non superiore a un quinto dei redditi mensili del titolare, individuati tramite apposita dichiarazione ostitutiva dell’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da euro cinque mila a euro venti mila » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 10.000 a euro 40.000 »;

b) al secondo periodo, le parole: « da dieci fino a trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « da venti fino a sessanta giorni » e dopo le parole: « ai fini di cui al presente comma, » sono inserite le seguenti:

« fino alla data di effettiva applicazione di misure che consentano l’accesso al gioco solo tramite tessera elettronica nominale, contenente i dati anagrafici del titolare della tessera stessa, ».

3. All’articolo 7, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: « Ai fini di cui al presente comma, » sono inserite le seguenti:« fino alla data di effettiva applicazione di misure che consentano l’accesso al gioco solo tramite tessera elettronica nominale, contenente i dati anagrafici del titolare della tessera stessa, ».

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l’attivazione di corsi di aggiornamento del personale docente della scuola ai fini dello svolgimento di attività di prevenzione della patologia da GAP.

 

ART. 8.

(Norme in materia di pubblicità).

1. All’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. È vietata la propaganda pubblicitaria, in qualsiasi forma diretta o indiretta, dei giochi, anche accessibili via internet, che prevedono vincite in denaro e di qualsiasi altra forma di gioco d’azzardo o scommessa, anche connessa a competizioni sportive di livello comunale, regionale o nazionale »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

2. I tagliandi delle lotterie istantanee riportano, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, le seguenti diciture:

a)« Questo gioco nuoce alla salute »;

b)« Questo gioco può provocare dipendenza»;

c)« Questo gioco può ridurti in povertà»;

d)« Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni ».

 

ART. 9.

(Limiti all’apertura di punti gioco e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico).

1. L’esercizio di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socioassistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali, e comunque nei centri storici.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite linee guida, nell’ambito di un programma di misure volte alla prevenzione del GAP, per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

Le attività previste dalle linee guida sono realizzate dai comuni, in collaborazione con gli esercenti le attività di gioco.

3. È istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, ai fini dell’individuazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza da esso.

4. Fanno parte dell’Osservatorio di cui al comma 3:

a) cinque esperti individuati dal Ministero della salute, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto tra loro;

b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

c) tre componenti designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) tre componenti designati dalle associazioni di volontariato rappresentative delle famiglie e dei giovani;

e) tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti.

5. L’Osservatorio di cui al comma 3:

a) effettua il monitoraggio delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad esse associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all’indebitamento delle famiglie;

b) redige e trasmette al Ministro della salute un rapporto annuale sull’attività svolta; il rapporto può contenere proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP;

c) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge redige un documento recante le linee guida per la realizzazione di una campagna informativa nazionale riguardante la prevenzione delle forme di gioco d’azzardo incontrollato; promuove la realizzazione di campagne informative, da parte di tutti i soggetti competenti, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione connessi al gioco d’azzardo, e di corsi di aggiornamento biennali sui rischi collegati al gioco d’azzardo, della durata di almeno 20 ore, cui sono tenuti a partecipare i soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d’azzardo, tenuti da soggetti dotati di competenza teorica e pratica nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

d) effettua controlli volti a verificare il rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro, previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della presente legge, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012.

6. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono soppressi.

 

ART. 10.

(Attività di formazione specifica).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per l’attivazione di corsi di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e del privato sociale volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare i problemi sociali connessi al gioco d’azzardo.

 

ART. 11.

(Apparecchi per il gioco d’azzardo).

1. Sugli apparecchi per il gioco d’azzardo e nei siti internet che consentono l’accesso a giochi d’azzardo è riportata con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura « Il gioco d’azzardo crea dipendenza e patologia mentale correlata ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate disposizioni relative alle misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d’azzardo che devono essere adottate dai gestori delle sale da gioco, nonché ai casi di divieto e di esclusione dal gioco e alle modalità di identificazione dei soggetti che accedono alle medesime sale.

3. I giocatori possono chiedere di essere esclusi dal gioco, tramite iscrizione in un apposito albo nazionale, istituito presso il Ministero della salute e trasmesso agli esercenti delle sale da gioco.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, lettera c), gli esercenti, i gestori e il personale delle sale da gioco di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, sui rischi connessi alla patologia da GAP e sui servizi istituiti in favore dei soggetti che ne sono affetti.

All’interno delle sale da gioco sono resi disponibili la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP e i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

ART. 12.

(Divieti e obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo).

1. In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri e le caratteristiche tecniche per garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, prevedendo in particolare:

a) le caratteristiche edificatorie e strutturali dei locali e degli ambienti, anche definendo parametri volti a evitare l’adozione di pratiche idonee a indurre la dipendenza dal gioco o a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori;
b) l’introduzione di intervalli minimi tra una giocata e l’altra di ciascun tipo di gioco d’azzardo, prevedendo che tali intervalli siano in ogni caso compatibili con le capacità umane e vietando a tal fine l’utilizzo di programmi informatici o apparecchiature idonei a superare tali capacità

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