La legge regionale del Piemonte, approvata a luglio, in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico supera il vaglio del Consiglio dei Ministri.
Il CdM, nella seduta del 9 settembre, ha deciso di dare l’ok al testo nonostante la comunicazione degli in Interni che sembrava potesse portare a un’impugnazione.
A tale proposito la Giunta regionale ha comunque previsto una modifica al testo – che non cambierà l’impianto di base delle nuove norme – inserita in un altro provvedimento all’esame del Consiglio.
Con la nuova legge approvata a luglio cambia il cosiddetto “distanziometro”, sarà vietata l’attività di sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco, e anche l’installazione di nuovi apparecchi, a una distanza inferiore ai 300 metri da luoghi sensibili (scuole, università, sportelli bancomat, compro oro e altri) nei comuni sotto i 5000 abitanti come da precedente legge, ridotta da 500 a 400 metri per quelli con più di 5000 abitanti. Gli esercizi che hanno dismesso gli apparecchi dopo l’entrata in vigore della legge 9/2016, possono rivolgere istanza di reinstallazione, anche se intervenuti cambi di titolarità, senza che ciò sia equiparato a nuova installazione, purché non si superi il tetto massimo esistente a maggio 2016. Vengono definite le fasce orarie da rispettare tassativamente: sale da gioco e sale scommesse dovranno interrompere le attività dalle 2 alle 10, gli spazi gioco per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive nella fascia dalle 24 alle 8 e due ore nella fascia di uscita dalle scuole dalle 13 alle 15. Tra le novità, in caso di nuove aperture (a cui sono equiparati l’installazione di nuovi apparecchi e il trasferimento in altro locale), non potranno essere posizionate slot nei locali di dimensione inferiore ai 25 mq, se ne potrà installare una in quelli tra 25 e 50 mq, e massimo due in quelli superiori a 50 mq.