L’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 23 setttembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 111 per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, trasmesso dalla Camera.

A votare a favore sono stati 189 senatori, 31 i contrari, nessuno astenuto. Presenti in Aula 220 senatori che hanno tutti espresso il voto. Non hanno partecipato al voto 19 senatori della Lega. Tra questi i senatori Siri, Pillon, Bagnai, Ferrero, Marti. Anche il leader Salvini non era in Aula.

Il provvedimento, varato ad agosto dal Cdm, ha esteso l’obbligo di green pass al personale scolastico e universitario, oltre che sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (no tram, bus o metro). Il testo finale votato assorbe però anche il decreto ter che amplia ancora di più la platea – green pass necessario per genitori e chiunque acceda in scuole e università, compresi personale delle ditte di pulizia e addetti alla mensa – introducendo anche l’obbligo di vaccini per i dipendenti delle Rsa che scatterà dal 10 ottobre. E specifica che la mancata esibizione di green pass è considerato assenza ingiustificata e scatta da subito lo stop alla retribuzione.

Come riporta Il Sole 24 Ore tra le più importanti novità introdotte in commissione, l’estensione della validità del tampone molecolare che diventa di 72 ore – non più 48 ore come per i test rapidi antigenici – ai fini del green pass. Prevista anche la fornitura obbligatoria di mascherine FFP2 e FFP3 al personale che lavora nelle scuole dell’infanzia.

Le attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all’attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza), solo in zona rossa e nei casi di «eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica». È stata eliminata dal testo questa opzione per le zone arancioni. Le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

Fino al 31 dicembre tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde. Il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e non è più corrisposto lo stipendio. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.

L’obbligo di green pass è stato esteso a chiunque acceda in scuole e università a partire dal personale delle ditte di pulizia e addetti alla mensa. L’obbligo vale anche anche per i genitori degli alunni. E riguarda gli studenti universitari, ma non quelli della scuola media e superiore.

Il Commissario straordinario predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. Si tratta di un piano per realizzare un sistema di monitoraggio della circolazione del virus SARSCoV-2 in ambito scolastico attraverso l’esecuzione di test di diagnostici in alcune scuole primarie e secondarie di 1° grado (scuole “sentinella”). Il piano prevede: il coinvolgimento di almeno 55.000 studenti dai 6 ai 14 anni ogni 15 giorni; l’utilizzo prevalente di test salivari; la volontarietà della partecipazione delle scuole e degli studenti. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni.

Nelle Università resta l’obbligo di tenere la mascherina anche quando alle attività didattiche partecipino studenti che sono stati tutti vaccinati o che siano guariti dal covid. Alla base di questa scelta, è stato spiegato, c’è la natura delle comunità degli universitari: a differenza di quelli delle scuole, gli studenti universitari non sono suddivisi per classe, ma “migrano” all’interno degli atenei, cambiando spesso “compagni di studio” a seconda delle lezioni che devono seguire e dei luoghi dove vengono tenute.

Dal 1° settembre è necessario il green pass per i voli aerei, per salire sui treni a lunga percorrenza, ossia l’alta velocità e gli Intercity (compresi gli Intercity notte). Sugli autobus di linea che collegano Regioni diverse, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti.

Alla Camera, in sede di conversione in legge del decreto, l’obbligo di green pass è stato esteso anche a chi utilizza gli impianti di risalita sciistici. Il testo parla di “funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.

Passo avanti per gli immigrati irregolari (senza permesso di soggiorno) muniti di tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente), che dà diritto alle cure ambulatoriali urgenti e alla profilassi vaccinale. Finora le norme non prevedevano per loro il rilascio del green pass dopo la vaccinazione. Ora è prevista invece l’assegnazione “ove possibile di una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l’identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici». Il tutto per «garantire l’accesso alle mense e ai servizi sociali”.

Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di assistenza degli anziani (Rsa) hanno obbligo di vaccinarsi. In pratica si estende anche agli addetti ai servizi mensa e di pulizia l’obbligo vaccinale già previsto per il personale medico delle strutture.

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