Commissione Affari Sociali vota testo unificato sulla ludopatia, previsto divieto pubblicitá e distanze minime tra sale da gioco e luoghi sensibili

(Jamma) Divieto totale di pubblicità per il gioco d’azzardo, distanze minime di 300 metri tra sale da gioco e luoghi sensibili, obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per accedere agli apparecchi da intrattenimento: sono alcune delle misure previste dal testo unificato sulla ludopatia votato dalla Commissione Affari Sociali della Camera. Il testo sintetizza il contenuto di 8 disegni di legge presentati da deputati di diversi partiti; nelle prossime settimane verrá stabilita una data per il termine per la presentazione degli emendamenti: come ha spiegato la deputata di Scelta civica Paola Binetti, “non si tratta in alcun modo di un testo definitivo”. Di seguito le principali misure contenute nel provvedimento.

DIVIETO DI PUBBLICITA’
L’articolo 10 del testo stabilisce che “la propaganda pubblicitaria del gioico d’azzardo è vietata nel territorio nazionale”, e prevede sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per i trasgressori.

DISTANZE MINIME TRA SALE DA GIOCO E LUOGHI SENSIBILI

L’articolo 11 prevede che “l’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, é vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole, strutture ospedaliere e residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metro da banche e uffici postali”.

TESSERA SANITARIA

Il testo prevede che “l’accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi on line è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria”. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “adotta un decreto per rendere obbligatoria l’introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso dei minori ai giochi, mediante l’inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line, di appositi sistemi di filtro. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema “tessera sanitaria”, il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entitá delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un eventuale limite alla somma giocata”.

NUMERO VERDE PER LE FAMIGLIE DEI GIOCATORI PATOLOGICI

E’ prevista l’istituzione di un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, per fornire ai familiari dei giocatori “informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilitá di usufruire dell’amministrazione di sostegno”.

FONDO PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA LUDOPATIA

L’ultimo dei 12 articoli del testo prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico e di un Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico. Il primo Fondo verrá alimentato attraverso la riduzione dell’1% delle precentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari. Il Fondo per le famiglie dei giocatori patologici sará invece finanziato dallo 0,1% delle entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative al gioco.

Di seguito il testo integrale del testo di legge unificato

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare:

a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, definiti ai sensi dell’articolo 2, e dei loro familiari;

b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;

c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d’azzardo patologico.

ART. 2.

(Definizione).

1. Sono considerati affetti da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l’alcolismo.

ART. 3.

(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione).

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 2, del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d’azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell’ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.

2. I medesimi servizi promuovono interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5.

3. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico è rilasciata dai presìdi socio-sanitari individuati dalle regioni.

4. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto a:

a) l’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;

b) l’accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al suddetto articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire la patologia da GAP tra le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

ART. 4.

(Istituzione di un numero verde).

1. Al fine di garantire il sostegno e l’aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire ai familiari dei giocatori informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite da GAP, ai debiti accumulati, alla dissipazione dei beni patrimoniali e alla possibilità di usufruire dell’amministrazione di sostegno, nonché a fornire indicazioni sull’individuazione, sulle manifestazioni e sul trattamento della patologia e sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza.

ART. 5.

(Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico).

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico, di seguito denominato « Osservatorio ». L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni.

2. L’Osservatorio:

a) effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all’indebitamento delle famiglie;

b) redige e trasmette al Ministro della salute un rapporto annuale sull’attività svolta; tale rapporto può contenere anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da GAP;

c) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione connessi al gioco d’azzardo;

d) programma corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d’azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d’azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.

3. Fanno parte dell’Osservatorio:

a) cinque componenti designati, rispettivamente, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell’economia e delle finanze;

b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze;

c) tre componenti designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) tre componenti individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;

e) tre componenti individuati dal Ministro della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti.

4. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. A decorrere dalla costituzione dell’Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l’attività dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

ART. 6.

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo;

b) alla diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza da gioco.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Tali corsi sono volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d’azzardo.

4. All’interno delle sale da gioco è obbligatorio esporre la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.

ART. 7.
Amministratore di sostegno).

1. Al soggetto affetto da dipendenza da gioco d’azzardo patologico si applica, ove ne ricorrano i presupposti, l’articolo 404 del codice civile. Sono fatte salve le disposizioni di cui al capo II del Titolo XII del Libro Primo del codice civile »

ART. 8.

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

1. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: « da euro cinque mila a euro venti mila » sono sostituite dalle seguenti:« da euro 10.000 a euro 30.000 ».

2. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria.

3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto per rendere obbligatoria l’introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso dei minori ai giochi, mediante l’inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi online, di appositi sistemi di filtro.

4. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema « tessera sanitaria », il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l’entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un eventuale limite alla somma giocata. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma in coerenza con le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel relativo disciplinare tecnico (allegato B).

5. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria ai sensi del comma 4, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini di cui all’articolo 5, comma 2. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

6. Al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da GAP, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND) di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da GAP.

7. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia.

Le avvertenze sono stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

8. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.

9. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparecchio o del videoterminale.

ART. 9.

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee).

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 percento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo, che si alternano in modo da comparire con regolarità.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.

3. Le avvertenze di cui al comma 1 sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcunmodo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

4. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

ART. 10.

(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo).

1. La propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo è vietata nel territorio nazionale.

2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

ART. 11.

(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo).

1. L’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

2. L’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l’ordinaria attività.

3. In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra.

ART. 12.

(Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico e Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell’ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

2. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso il numero verde di cui all’articolo 4, è istituito altresì il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate le somme derivanti dalla riduzione dell’1 per cento delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate le somme derivanti da una quota percentuale dell’1 per cento delle entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della presente legge, e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell’articolo 6 nonché al comma 2 dell’articolo 8 della presente legge.

 

Articolo precedenteAnche Formula K International presente all’EAG
Articolo successivoGrecia. Ancora silenzio sul rilascio delle licenze per il gioco online, due associate RGA chiedono un intervento del giusice