Il Tar Campania, con ordinanza del 6 dicembre 223, ha disposto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si incarichi di misurare la distanza che intercorre tra una agenzia di scommesse e una chiesa di Napoli. Si tratta di verificare se l’attività di giochi rispetta la distanza mnima prevista da un luogo sensibile.

Per tale verifica si fa riferimento : “In attuazione degli indirizzi normativi richiamati all’articolo 1, comma 2 è vietata la nuova apertura di attività previste all’articolo 3 site ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a duecentocinquanta metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza è calcolata secondo criteri che tengono conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi”.

Ai fini della esecuzione del precitato incarico, l’ausiliario vorrà tenere conto del principio giurisprudenziale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 80/2019) secondo cui “per percorso pedonale più breve si intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali ad es. il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalini o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile. In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare di necessità anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamento pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dai punti stabiliti (si pensi all’attraversamento dell’autostrada che espone a rischi particolarmente elevati e, come tali, assimilabili ad un ostacolo vero e proprio)”.

Articolo precedenteIl GREF lancia un gruppo di lavoro per la lotta al riciclaggio di denaro
Articolo successivoTermini Imerese (PA), gioco illegale: la Polizia chiude per un mese un’attività di Internet Point