Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’Ordinanza emessa il 6 luglio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza di Lecce – che, diversamente da quanto stabilito il 9 giugno in prima istanza, valutate le osservazioni formulate dalla Questura a supporto del provvedimento con cui era stata sospesa la licenza di una sala giochi del centro di Lecce, ha respinto in seduta collegiale l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ripristinando l’efficacia del provvedimento del Questore di Andrea Valentino che, per effetto dei quattro giorni di chiusura già attuati, si rende esecutivo fino al 4 agosto.

Il provvedimento di chiusura era stato adottato il 6 giugno scorso a seguito dell’intervento svolto nella sala giochi nelle prime ore della mattina del 3 giugno, dagli agenti della Sezione Volanti che avevano accertato la presenza di tre giovani in possesso di dosi di cocaina, uno dei quali era in procinto di assumerla all’atto dell’irruzione dei poliziotti.

Gli uomini di “Viale Otranto”, dopo aver identificato tutti, hanno proceduto al sequestro della droga rinvenuta e alle contestazioni nei confronti degli stessi per uso personale non terapeutico di stupefacenti. Peraltro, le persone identificate annoveravano segnalazioni analoghe e precedenti di polizia per reati in materia di droga, rissa e porto abusivo di armi. Uno di loro, inoltre, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto alla recente assunzione, mostrando atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti durante il controllo.

Alla luce dei fatti è emersa quindi la necessità di adottare, con urgenza, un adeguato provvedimento inibitorio al fine di evitare il ripetersi di ulteriori episodi pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pur non avendo il provvedimento in esame carattere sanzionatorio, ma cautelare, condotte del tipo di quelle descritte, che costituiscono fonte di concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, non possono essere ritenute del tutto estranee ai doveri di controllo e, quindi, alle modalità di gestione del pubblico esercizio e all’attività in esso svolta, non a caso soggetta ad autorizzazione di polizia, al fine di tutelare beni pubblici primari.

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