Il Tribunale Amministrativo di Venezia ha respinto il ricorso di una società di gestione contro gli orari imposti da regolamento comunale al funzionamento delle slot.

il gestore di apparecchi si era rivolto al Tar per chiedere l’annullamento:

– dell’Ordinanza n. 185 del 30 luglio 2020 emanata dal Comune di Belluno, pubblicata in data 3.8.2020 ed avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS”;

– di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile, ivi inclusa la Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2006 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Adozione provvedimento di cui all’art. 8 “Limitazioni all’esercizio del Gioco” della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019” contenente l’indicazione degli orari di interruzione del gioco.

La ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, lamentava anche l’illegittimità delle sanzioni contemplate dalla gravata Ordinanza sindacale, con particolare riferimento alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate o del funzionamento degli apparecchi da gioco, movendo dal presupposto che la competenza in materia di sanzioni spetterebbe all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S., e non al Comune.

Il Collegio ha rilevato che la giurisprudenza ha “già chiarito che la previsione di sanzioni pecuniarie accessorie in materia di orari delle attività economiche (quindi, anche delle sale giochi) rientra a pieno titolo nella competenza del Sindaco ex art. 50, co. 7, T.U.E.L.; si ritiene, infatti, che quest’ultimo, in tale materia, eserciti una potestà di carattere generale (inerente la tutela della pubblica quiete e della salute pubblica), senza che sia possibile ravvisare alcuna interferenza con i diversi poteri di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che spettano, invece, all’autorità statale.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “Il comune può legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo… 6.4. Anche la giurisprudenza amministrativa in materia ha ormai univocamente chiarito che la previsione contenuta nell’art 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000, ha carattere generale, riconoscendo pertanto al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati, puntualizzando che un simile potere non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), Cost. (Cons. Stato, 1 agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4784; 22 ottobre 2015, n. 4861; in tema di distanze delle sale da gioco dai c.d. luoghi sensibili, Cons. Stato, V, 27 giugno 2017, n. 3138)” e che, quindi, “7.3. Deve dunque riconoscersi la necessità, sotto il profilo logico – sistematico, che la reiterata violazione della disciplina sindacale degli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, sia accompagnata da una misura ulteriore e diversa dalla sanzione pecuniaria: una misura, cioè, di cura diretta dell’interesse pubblico, che prescinda dal soggetto e che guardi all’oggetti, e che vada ad incidere direttamente e immediatamente sull’attività (del gioco e del funzionamento degli apparecchi di gioco), sospendendola per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo” (Cons. Stato, Sez. V, 28.3.2018, n. 1933).

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