Le associazioni del gioco automatico di puro intrattenimento hanno inviato stamattina, a firma delle quattro organizzazioni ANBI, ANESV, New Asgi e SINSV CISL, una nota al Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con delega ai giochi, Sandra Savino, che in questi giorni si sta occupando del settore. Di seguito il testo:

Giochi di puro intrattenimento, senza vincita in denaro – Proposte delle associazioni dei gestori

I proponenti

ANBI è l’organizzazione di categoria maggioritaria dei bowling e centri d’intrattenimento per famiglie.

ANESV, aderente all’AGIS e a Federturismo Confindustria è la più antica e rappresentativa organizzazione di categoria delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento

NEW ASGI è una organizzazione di categoria che rappresenta i gestori di sale e centri che gestiscono apparecchi senza vincite in denaro.

SNISV FELSA CISL è organizzazione di categoria che rappresenta centinaia di sale con giochi senza vincite in denaro.

Il problema

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in applicazione dell’art. 38 della l. 388/2000 ha elaborato le regole tecniche e amministrative per il gioco con vincita in  denaro e per quello di puro intrattenimento, senza vincita in denaro, introducendo una procedura di omologazione che, con qualche differenza, assimila gli apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110 TULPS, con vincita in denaro, e gli altri giochi automatici per famiglie. E’ stato determinato un processo che assegna a organismi terzi la verifica della conformità alle nuove regole tecniche introdotte nel 2021, sia per i giochi di nuova produzione che per ogni singolo apparecchio in esercizio, attribuendo ai gestori, con normazione secondaria, un obbligo che la legge citata assegna solo a “produttori e importatori” e limitava all’omologazione di un solo prototipo per apparecchio.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, solo gli apparecchi che hanno ottenuto un nulla osta dall’ADM possono essere installati, mentre quelli in esercizio, che hanno ottenuto un’autorizzazione di carattere provvisorio devono essere sottoposti a verifica tecnica di conformità entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Ognuno delle decine di migliaia di apparecchi automatici senza vincite in denaro, di puro intrattenimento o con premi in peluche o oggettistica di modico valore deve essere sottoposto a una omologazione che costa assai di più del valore intrinseco degli apparecchi stessi, e impone il rispetto di regole tecniche emanate successivamente alla sua immissione sul mercato.

Gli Enti di verifica riconosciuti da ADM, il cui numero si conta sulle dita di una mano, già da qualche mese non accettano di sottoporre a verifica gli apparecchi già in esercizio ma solo quelli di nuova produzione, rispettando alla lettera il dettato dell’articolo 38 che invece ADM non ha applicato correttamente, estendendo ai gestori con un provvedimento direttoriale obblighi non previsti da una legge. L’articolo 38 della legge 388/2000 prevedeva l’omologazione di soli prototipi di nuovi giochi da parte di “importatori e produttori”, invece il provvedimento applicativo, emanato ben vent’anni dopo, estende impropriamente tali  obblighi anche ai gestori e prevede non la omologazione di un prototipo per apparecchio, da estendere per analogia a tutti gli esemplari prodotti successivamente, come avviene per le autovetture, bensì la omologazione di ogni singolo apparecchio in esercizio, spostando l’obbligo a carico dei gestori.

Le richieste dei gestori

  1. Autocertificazione in luogo dell’omologazione: è necessario scongiurare il pericolo di dover rottamare migliaia di apparecchi senza vincite in denaro, tra i quali quelli prodotti prima del 2003, le cui ditte produttrici spesso hanno chiuso e non sono in grado di fornire i documenti tecnici richiesti per l’omologazione di ogni singolo apparecchio di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS. Tali giochi di puro intrattenimento non destano alcun allarme sociale ma costituiscono un divertimento intergenerazionale per famiglie.

Pertanto è quanto mai necessario eliminare l’obbligo di omologazione dei singoli apparecchi – introdotto non da una legge, ma da un decreto direttoriale che può essere modificato senza difficoltà – prevedendo, se del caso, la presentazione di un’autocertificazione dell’esercente relativa agli elementi tecnici dell’apparecchio e delle modalità di funzionamento, ai fini del loro censimento da parte di ADM. Non è possibile che ADM pretenda, a 20 anni di distanza dall’emanazione della legge citata, di voler verificare apparecchi in esercizio da anni, senza premio o che al massimo erogano peluche e gadget di modico valore.

  • Giochi con “rulli”: come noto, la determinazione direttoriale ADM prot. 151294/RU Roma, 18 maggio 2021, impone il divieto di omologazione degli apparecchi dotati di rulli, intesi come “dispositivo a rulli: l’insieme, contenuto nell’apparecchio e visibile dall’esterno dello stesso, dei rulli fisici che raffigurano simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo-passo ovvero da motori in grado di suddividerne la rotazione in più passi, nonché delle foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto;”. Il divieto esiste da decenni, legato a ragioni storiche, perché negli anni ’90 comparvero apparecchi che simulavano le slot machine.

Attualmente sono in esercizio apparecchi di pura abilità, di produzione dei grandi marchi americani o asiatici e diffusi nel mondo, con leve o pulsanti che permettono di azionare ruote o rulli che si arrestano grazie all’attrito e alla forza impiegata dall’utilizzatore, senza che alcun software determini a priori il punto di arresto e incida sull’esito del gioco. Esistono ad esempio apparecchi in esercizio in tutto il mondo che consistono in un disco orizzontale con alcuni fori, che ruota lentamente, mentre l’abilità dell’utente è nel liberare una pallina dall’alto cercando di farla semplicemente entrare nei fori predetti, liberandola al momento opportuno. Si tratta di un gioco nel quale non esiste alcun meccanismo che condizioni il movimento della pallina e il suo centrare o meno il foro o rimbalzare sul piatto rotante. Tali giochi non hanno superato le verifiche propedeutiche all’omologa perché gli enti di certificazione fanno riferimento al divieto previsto dalla citata determinazione direttoriale.

Proibire la commercializzazione e l’esercizio di questi giochi di abilità solo perché il piano è di forma circolare è incomprensibile e privo di effetti riguardo alla prevenzione del gioco di azzardo, visto che si tratta di pura abilità. Pertanto si richiede che alla citata determinazione direttoriale, all’articolo 3, comma 1) lett. g), che dispone “sono in ogni caso privi di dispositivo a rulli o di rulli virtuali” andrebbe aggiunta la frase “qualora sia presente un software che attraverso un algoritmo ne determini l’arresto, che deve essere invece provocato esclusivamente dall’abilità del giocatore”.

  • Soppressione dell’Imposta sugli Intrattenimenti per gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 TULPS: L’ISI sugli apparecchi senza vincite in denaro costituisce un gettito veramente irrisorio, pari ad 11 milioni di euro, per le casse dello Stato, ma impone tuttavia una serie di gravosi adempimenti a carico dei gestori, connessi alla iper regolamentazione prevista dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, costretta a vigilare su decine e decine di migliaia calciobalilla e cavallini a gettone o moneta, depotenziando inevitabilmente l’attività di controllo su altre forme di gioco legale che necessitano di maggiore attenzione.  

Pagare una sovrattassa per offrire ai cittadini attività ludico sportive come il biliardo, il bowling o per consentire ai bambini di vincere un peluche o altri premi di modico valore – per legge non superiori a 20 euro – costituisce un adempimento che non comporta alcun vantaggio per l’Erario ma impone una serie di adempimenti di carattere regolatorio – la registrazione di ogni apparecchio e dei suoi eventuali spostamenti in un database di ADM – e conseguentemente un’attività di vigilanza e riscossione enormemente più costosa per il bilancio pubblico rispetto al gettito, modestissimo, dell’imposta incassata.

La disciplina dell’ISI presenta aspetti degni di una soppressione, se si valuti che l’imposta, liquidata forfetariamente, è dovuta anche relativamente agli apparecchi da trattenimento in uso gratuito negli oratori e scuole, ad esempio per i Calcio Balilla e i tavoli da Ping Pong.

Si richiede pertanto che sia soppresso il punto 2 della tabella delle Tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’Allegato A al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

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