Il decreto legislativo in materia di riordino del settore giochi approvato in via preliminare dal Governo il 19 dicembre 2023, è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato e ora dovrà essere assegnato alle competenti Commissioni parlamentari per i pareri.

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico (tutela dei minori, cura e prevenzione delle ludopatie, contrasto del gioco illegale, tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario, utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile).

Inoltre, si disciplina il rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro. Si conferma che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo. Sono previsti specifici requisiti (soggettivi, professionali, tecnici, patrimoniali, etc.) e condizioni (piano degli investimenti, iniziative per contrastare il gioco patologico, rilascio di garanzie, versamenti di cauzioni, etc.) che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione. Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono: la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco, il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta e il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

Inoltre, sono introdotte specifiche penali in caso di mancato o ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

Si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione (art. 12) e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

A tutela dei giocatori, si istituisce la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute. Sono individuati i criteri che devono essere rispettati dal concessionario per tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico (misure di limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio, etc.). Inoltre, si stabilisce che il concessionario debba investire una somma pari allo 0,2% dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Infine, in materia di offerta illegale di gioco, con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per l’esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti privi di concessione; di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni a favore o per conto di soggetti privi di concessione; misure informatiche per l’individuazione dei siti di offerta di gioco a distanza non legale.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza saranno incaricate di pubblicare le liste dei siti di offerta legale di gioco a distanza e quelle dei siti il cui accesso è inibito. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 180.000 euro, in caso di violazione, da parte degli operatori telefonici o dei prestatori di servizi di pagamento dell’obbligo di inibire l’uso, rispettivamente, delle reti telematiche e di telecomunicazione o dei servizi di pagamento imposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I testo bollinato dalla RGS non presenta sostanziali modifiche rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri. (foto Depositphotos)

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