Pubblichiamo il testo integrale dell’articolo 14 del testo di decreto attuativo del provvedimento di attuazione di riordino del gioco pubblico che potrebbe essere adottato da Consiglio dei Ministri entro il 3 novembre prossimo. Il testo di seguito è ancora una bozza e quindi non in vigore.

Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri: a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro; b) presenza di limitazioni, valide per tutti i conti di gioco attivi di un singolo giocatore, basate sul livello di deposito nel conto di gioco, anche differenziate secondo l’età del giocatore; c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato; d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto; e) presenza di strumenti di esclusione e di autoesclusione, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito, con riammissione subordinata a specifici ed efficaci test di superamento della problematicità, salvo possibilità di esclusione definitiva in caso di recidive; f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile; 8) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura; h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

2. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per netti, comunque non superiore a euro 500.000,00 per anno, in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera senza nuovi o maggiori oneri presso per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle entrata in vigore del presente decreto.

At 16 (Offerta e raccolta del gioco)

L’offerta e la raccolta del gioco è effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilità attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilità è imputata all’Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell’esercizio di questa attività.

Art. 17 (Vincite) Natura ed entità delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità , i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate , alle giocate risultate vincenti e al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultare irregolari , nonché le ricevute dei rimborsi corrisposti

Natura ed entità delle vincite, i tempi e i luoghi per la loro riscossione, nonché i presupposti, le modalità , i tempi e i luoghi degli eventuali rimborsi sono stabiliti nel regolamento di ciascun gioco. Il regolamento di gioco disciplina altresì le modalità e i tempi di conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni relative alle giocate effettuate , alle giocate risultate vincenti e al pagamento delle relative vincite, alle vincite non corrisposte in quanto rivenienti da giocate risultare irregolari , nonché le ricevute dei rimborsi corrisposti.

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