Il Tribunale Amministrativo regionale, con ordinanza del 29 aprile 2024, ha accolto l’istanza di sospensione del pagamento della sanzione contestata a Top Ads per la violazione del divieto di pubblicità al gioco d’azzardo ” limitatamente all’ingiunto pagamento della sanzione, facendo salva l’efficacia del provvedimento relativamente all’ordine di rimozione dei contenuti illeciti”.

Il TAR ha quindi fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 settembre 2024.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3966 del 2024, proposto da Top Ads Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Ottavio Porto,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

– La Gazzetta dello Sport Società Editrice A R.L.,
Sportitalia Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilità Limitata,
non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della delibera n. 37/24/CONS del 6 febbraio 2024,
notificata il 16 successivo, con la quale l’Autorità per le Garanzie
nella Comunicazioni – AGCOM ha emesso ordinanza ingiunzione nei
confronti della società Top Ads Ltd, per la violazione della
disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, con
sanzione amministrativa di euro 1.595.841,72 , oltre ad oneri di
rimozione su siti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorità intimata;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24
aprile 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Considerato sussistente il periculum in mora,
tenuto conto che l’ingente importo della sanzione irrogata è
suscettibile di determinare effetti irreparabili in capo alla
ricorrente;

Ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi,
di accogliere l’istanza di sospensione limitatamente all’ingiunto
pagamento della sanzione, facendo salva l’efficacia del provvedimento
relativamente all’ordine di rimozione dei contenuti illeciti;

Ritenuto di fissare l’udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 25 settembre 2024;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

– accoglie in parte la domanda cautelare e, per
l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti
di cui in motivazione;

– fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 settembre 2024.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:


Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore









 
 
L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Giuseppe BianchiRoberto Politi
 


















































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