La Commissione Europea compie un atto di discriminazione scegliendo di non pronunciarsi su ipotesi di violazione del diretto europeo quando si tratta di gioco d’azzardo in Italia?

Dovrà essere il Mediatore Europeo a stabilire se una segnalazione in questi termini potrà tradursi in formale denuncia e quindi pronunciarsi nel merito

Nei giorni scorsi è stata segnalata alla redazione di Jamma una denuncia inoltrata al Mediatore Europeo contro la Commissione Europea per due segnalazioni per presunta violazione della Direttiva Europea in materia di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione, che prevede, all’art. 5, che gli Stati membri inviino alla Commissione ogni progetto di regola tecnica da essi predisposto, dovendo rinviarne l’adozione in caso di osservazioni.

Le segnalazioni le norme in materia di contrasto al gioco d’azzardo della legge Regione Lazio Legge n. 16 dell’11 agosto 2022 e il nuovo regolamento tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla lotteria degli scontrini.

Entrambe le segnalazioni sono state chiuse dalla Commissione Eu con le medesime motivazioni:

“Nell’esercizio del suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione ha il potere discrezionale di decidere se e quando avviare una procedura d’infrazione.

Nella sua comunicazione “Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione”, la Commissione ribadisce l’intenzione di utilizzare proprio potere discrezionale in modo strategico nelle procedure di infrazione. La Commissione concentra e privilegia i suoi sforzi sulle violazioni del diritto dell’Unione europea, distinguendo i casi in base al valore aggiunto che può essere ottenuto mediante una procedura di infrazione e chiude i casi quando ritiene che ciò sia appropriato da un punto di vista politico. Nel decidere quali casi perseguire, la Commissione tiene conto di diversi fattori, tra cui la natura della violazione e il suo impatto sul perseguimento degli obiettivi politici più importanti dell’UE, se il caso possa essere affrontato in modo soddisfacente mediante meccanismi adeguati a livello nazionale, ecc. Come annunciato il 7 dicembre 2017, l’eventuale inosservanza delle norme e delle pratiche nazionali nel settore del gioco d’azzardo con il diritto dell’UE non è attualmente una priorità per la Commissione nella sua politica di conformità.”

I denuncianti contestano alla Commissione una scelta in netta contraddizione con i principi europei di non discriminazione. Gli stessi principi, per tutti i diritti stabiliti dall’art.14 della CEDU, dovrebbero valere per tutte le imprese, a qualsiasi settore merceologico essi appartengano.

Decisione molto discutibile, le restrizioni sono una violazione dei diritti. Questa la posizione dei denuncianti. “La Commissione Europea ha spesso fatto proprio un approccio piuttosto cangiante nei confronti dello strumento di cui all’art. 258 TFUE, implicitamente autorizzando atteggiamenti poco rigorosi da parte degli Stati membri.

Il motivo di tale scelta è legato al fatto che è innegabile che la discrezionalità della Commissione si estenda oltre alla formale procedura di infrazione, sfociando nella scelta dello stesso strumento con cui perseguire un’eventuale violazione. L’esistenza di tale “scelta” ha indotto una certa dottrina a parlare di vigilanza selettiva, riferendosi alla possibilità di selezionare, da un lato, i casi che richiedono maggiore attenzione e su cui concentrare l’attività di vigilanza in funzione degli scopi di volta in volta perseguiti e, dall’altro lato e di conseguenza, i rimedi maggiormente idonei a raggiungerli.

A ciò si aggiunga che le regole vigenti e le prassi esistenti non garantiscono (perlomeno non sempre e non in assoluto) un’effettiva tutela dei principi di trasparenza, certezza e prevedibilità del diritto, il tutto a danno non solo del corretto funzionamento dell’ordinamento dell’Unione, ma anche dei diritti dei singoli.

Commissione, sul settore dei giochi d’azzardo, -ribadiscono i denuncianti- nega un fondamentale diritto di equità di trattamento ai cittadini europei che denunciano violazioni comunitarie, discriminandoli – (art. 14 della CEDU, rubricato “Divieto di discriminazione)”.

Nella denuncia si fa esplicito riferimento a Jacob Söderman, ex Mediatore europeo, che “a tal riguardo affermava il ruolo di difensore dei diritti e degli interessi dei cittadini nella buona amministrazione dell’Unione. Ha promosso il Codice europeo di buona condotta amministrativa, un documento che raccoglie un elenco dettagliato di disposizioni collegate al diritto ad una buona amministrazione attraverso una corretta e appropriata cultura amministrativa del servizio. Si tratta di una elencazione di principi e di obiettivi, tra i quali la legalità, l’assenza di discriminazione, la proporzionalità, l’imparzialità e l’indipendenza, l’equità, la cortesia, il termine ragionevole di presa in carico dei procedimenti. Si menziona a tale proposito l’art. 26 del Codice che prevede il diritto di presentare denuncia dinanzi al Mediatore europeo conformemente all’art. 228 TFUE e allo Statuto del Mediatore europeo”.