Riportiamo di seguito il testo integrale dell’interrogazione sul riordino del gioco pubblico, rivolta al Ministro dell’Economia e delle finanze, presentata alla Camera dalla deputata di Italia Viva, Naike Gruppioni (nella foto).

“Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha previsto il riordino complessivo dell’intero settore dei giochi con vincita in denaro (sia nelle forme di distribuzione on line sia nelle forme di distribuzione sui territori), secondo principi e criteri direttivi volti a rafforzare la legalità nell’intero comparto, la prevenzione delle dipendenze da tutti i giochi e la più generale tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili dai rischi del gioco compulsivo, contemperando tali principi e garantendo il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi;

   il Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbe approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrebbe disposizioni in materia di riordino dei giochi ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ma che interesserebbe soltanto il settore dei giochi on line, rinviando, quindi, le previsioni di riordino relative al settore e alle forme della distribuzione sui territori;

   le disposizioni in questione prevedono l’attuazione della delega con attenzione specifica alla messa a gara di concessioni onerose per i giochi on line, che hanno registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, anche in ragione della riduzione dei punti vendita fisici conseguenti alla pandemia;

   in molti punti vendita sono stati avviati, in sostituzione o integrazione dei giochi precedentemente commercializzati, servizi di promozione e ricarica dei conti di gioco on line;

   le misure di prevenzione e contrasto a livello territoriale sono state finora concentrate sui distanziometri per apparecchi da gioco (slot e VLT), talvolta sulle sale bingo e scommesse, escludendo invece, prodotti con altrettanta estensione distributiva e velocità di fruizione, come i Gratta&vinci o il 10eLotto;

   come risulta dai dati dell’Agenzia dogane e monopoli, presumibilmente per le motivazioni sopra esposte, si è rilevato uno spostamento della spesa dei giocatori dai giochi distribuiti nei punti vendita soggetti a limitazioni territoriali a quelli privi delle stesse limitazioni, oltre che particolarmente verso il gioco on line;

   il gettito erariale rinveniente dall’intero settore dei giochi, pari nel 2022 a 11 miliardi di euro, è originato, a parità di spesa dei giocatori, per 1 miliardo dal settore on line e per 10 miliardi da quello fisico sui territori –:

   quali siano le motivazioni per le quali si è deciso di non portare all’attenzione della Conferenza Stato-regioni-comuni la riforma dei giochi nel suo complesso, e di approvare un decreto delegato relativo solo ai giochi on line, anche attesa la significativa componente di offerta illegale transnazionale in questo canale distributivo e il maggiore rischio di attrattività di fasce di giocatori di giovane età;

   quando e in che tempi si intenda approvare il riordino dell’intero settore dei giochi, posto, da un lato, che solo una valutazione simultanea dei prodotti distribuiti on line e di quelli distribuiti sui territori consentirebbe una valutazione completa delle misure e l’individuazione di una strategia di concreto contrasto al disturbo da gioco d’azzardo e, dall’altro, che l’eventuale riordino del solo gioco a distanza porterebbe a una disparità di trattamento regolatorio nei confronti delle diverse offerte di gioco e delle diverse aziende operanti nel settore, generando così concorrenza sleale tra differenti segmenti del medesimo mercato;

   se siano state valutate le conseguenze di medio termine per le entrate tributarie dai giochi in concessione, determinabili dal repentino spostamento della spesa nei giochi verso gli stessi servizi offerti on line (in forma lecita e non) e soggetti ad aliquote di prelievo sensibilmente inferiori ai giochi commercializzati nei punti vendita fisici”. (5-01773)

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