Tribunale di Busto Arsizio, assolto amministratore di concessionaria del gioco on line

(Jamma) – Assoluzione perché il fatto non sussiste con giorni 50 per deposito della motivazione. Questo il verdetto espresso il 13 Novembre 2013 dal Tribunale di Busto Arsizio a definizione di un processo relativo a raccolta di gioco on line da parte di concessionario italiano che secondo la prospettazione accusatoria avrebbe operato in modalità e luoghi difformi rispetto alla convenzione di concessione.


Sul banco degli imputati c’erano tutti i rappresentanti della filiera: il legale rappresentante di un concessionario romano, l’amministratore di società lombarda avente ruolo di procacciamento clienti, il titolare di un PDC del varesotto.
Tutti assistiti dall’avv.Marco Ripamonti con Studio in Viterbo e Firenze il quale, nel corso della discussione, non ha risparmiato censure all’indirizzo dei Monopoli di Stato, che con la loro linea ondivaga, secondo il difensore, avrebbero incoraggiato la installazione delle postazioni di gioco presso i PDC, cambiando successivamente idea secondo una interpretazione non condivisibile della legge 73/10 diffusa in concomitanza all’esordio sul mercato delle VLT.

A supporto delle proprie argomentazioni l’ordinanza di riesame resa dal Tribunale di Varese, in parte favorevole agli imputati, e sopratutto la nota Sentenza della Corte di Cassazione del 31 maggio 2013, ottenuta in altro procedimento dallo stesso difensore e con cui viene statuita la liceità’ nei PDC di postazioni di gioco, con l’unico limite rappresentato dall’intermediazione.
Tra gli argomenti ulteriori proprio la carenza di elementi connotanti l’intermediazione nella raccolta del gioco del poker.
Quanto al gioco d’azzardo, sono state le stesse dichiarazioni rese da uno dei giocatori a a fornire un importante assist alla difesa. Il giocatore, sentito come teste, ha infatti affermato di giocare modiche somme ai totem per tutelarsi dall’insidia maggiore rappresentata dalle comma 6, che a sua detta “lo avrebbero fatto nero”.

Nessuna finalità di lucro, quindi, e nessun azzardo anche perché, ha spiegato il difensore, poker torneo e cash game rientrano nei giochi d’abilità’ a vincita in denaro, come stabilito proprio da AAMS.
Soddisfazione è stata espressa dall’avv.Marco Ripamonti, che si sta occupando della questione anche sul piano risarcitorio nell’interesse di soggetti attinti da procedimenti penali, sia a livello di PDC che di concessionari stessi, per avere operato in tale comparto.

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