Tar Piemonte. ‘Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in materia di disciplina del gioco pubblico’

Scarica ordinanza 

(Jamma) “Soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalità e, in particolare, riconoscendo una specifica funzione di contrasto del fenomeno patologico agli Enti locali, in applicazione dei principi di prossimità con la collettività locale e di sussidiarietà tra Amministrazioni pubbliche, l’ordinamento giuridico vigente si doterebbe, infatti, di strumenti di esercizio di una azione amministrativa funzionale a porre un argine alla disponibilità illimitata delle offerta di gioco”. Ad affermarlo la seconda sezione del Tar Piemonte chiamato a decidere in merito a un ricorso contro il Comune di Santhià, che aveva disposto il divieto di installazione di slot nel centro storico della città. Per la prima volta, dunque, si solleva la questione di legittimità costituzionale in materia di disciplina del gioco pubblico. Si tratterebbe, nello specifico, della violazione degli articoli 32 (tutela della salute) e 118 (principio di sussidiarità nell’esercizio del potere amministrativo) della Costituzione.

Per i giudici piemontesi, dovrebbero essere i Comuni, essendo vicini alle esigenze dei cittadini, a intervenire su aspetti che “non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”.

Per il Collegio, nel recente decreto Balduzzi “le Regioni e i Comuni sono espressamente esclusi dall’esercizio di funzioni nella materia, se si eccettuano solo marginali compiti di “proposta motivata” o di partecipazione all’apposito osservatorio istituito presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”. E, d’altra parte, se non fosse riconosciuto all’amministrazione locale un ambito di intervento “si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività”.

Articolo precedenteVallio Terme (Bs): fuori le slot, dentro i libri
Articolo successivoIl gioco, i media e la tassa sugli imbecilli