Scommesse: Assolto a Palermo titolare di CED Goldbet

(Jamma) – Il Tribunale penale di Palermo assolve con la formula “il fatto non sussiste” un titolare di CED, chiamato a rispondere del reato di cui all’art.4 legge 401/89 per aver operato in collaborazione con l’austriaca Goldbet.

La Difesa dell’imputato, sostenuta dall’avv.Valentina Castellucci e dall’avv.Marco Ripamonti ha sottoposto al Giudice una serie di produzioni tra cui la richiesta avanzata ai sensi dell’art.88 tulps ed il relativo diniego, illustrando con precedenti giurisprudenziali alla mano tutta la storia giurisprudenziale vantata dalla Società austriaca dal 2010 ad oggi, tra cui l’ordinanza della Corte di Giustizia, le Sentenze della Corte di Cassazione rese nel 2013, con cui la posizione di Goldbet è stata assimilata a quella della società Stanley, nonché ordinanze di archiviazione e di riesame di numerosi tribunali, tra cui Palermo e Catania. Proprio questi ultimi provvedimenti sono stati in particolare presi in considerazione ai fini della declaratoria di assoluzione, con una sentenza che in pratica riproduce e narra lo straordinario itinerario giurisprudenziale della società austriaca, che dal 2010 ad oggi ha ottenuto una quantità notevole di affermazioni che, data la ristrettezza del periodo, non sembra avere precedenti.


L’avv.Marco Ripamonti, che da appassionato segue le vicende non solo giurisprudenziali, ma anche sportive della scuderia Goldbet BMW (nella foto ad Imola in occasione dell’ultima gara di SBK), richiesto anche in ordine alle recenti vicende al TAR Lazio che hanno coinvolto altri bookmaker ha così commentato: “La Sentenza di Palermo riassume tutta la vicenda che dal Bando Bersani in poi ha interessato la Società austriaca. Una vicenda connotata da una discriminazione ormai conclamata ed affermata in sia in Corte di Giustizia che in Corte di Cassazione. Da ciò’ consegue che anche in relazione alla situazione successiva al nuovo bando per le duemila concessioni, la posizione del bookmaker austriaco Goldbet possa contare su un pregresso giurisprudenziale consolidato. Le discriminazioni di cui al Bando Bersani vanno poste in relazione alla nuova gara, che non può considerarsi avulsa dalla precedente, ma con essa va posta in soluzione di continuità. In poche parole non ritengo che sia appropriato e risolutivo dal punto di vista della compatibilità’ comunitaria integrare un bando viziato ab origine con un bando nuovo. Si tratta, infatti, di un’operazione artificiosa e ed erronea che aggiunge errori ad errori. La gara Bersani ha prodotto effetti anche e sopratutto in relazione a posizioni di ingiusto vantaggio a favore dei concessionari già’ presenti, con la conseguenza che, perdurando tale posizione e assodata la discriminazione pregressa ai danni del bookmaker estero, occorre valutare se e in che in misura il nuovo bando abbia in effetti sanato e rimediato a ciò. Ma è di tutta evidenza che se permane la posizione di vantaggio indebito a favore dei preesistenti concessionari, ecco che ogni rimedio attuato si appalesa inefficace a fronte di una esigenza di azzeramento del sistema. le distanze minime, giudicate illegittime, hanno prodotto effetti concreti ed ancora attuali premiando ingiustamente posizioni di vantaggio ormai consolidate. Non è certamente abolendo la distanza minima e mettendo in palio 2000 nuove concessioni che il sistema si allinea alla normativa europea. Questo a mio avviso e’ il vero punto fondamentale. Ed ecco perché è importante anche in ordine al nuovo bando valutare la posizione pregressa della società di riferimento. Quanto alle pronunce del TAR Lazio relative ad altre società’ debbo dire che il tenore dei provvedimenti non mi sorprende. Del resto va considerato che il nuovo Bando è stato sottoposto al previo parere favorevole del Consiglio di Stato che è il Giudice di grado superiore rispetto allo stesso TAR. Credo sia piuttosto evidente come la valutazione del TAR sia decisamente condizionata da tale previa valutazione espressa dal Giudice di rango superiore. Si tratta, a mio avviso, quasi di una sorta di incompatibilità del TAR a valutare serenamente la fattispecie. Non è quindi dinanzi al Tar Lazio che dobbiamo attendere una valutazione effettiva e che rispecchi la realtà. In ordine a ciò vedo sicuramente maggiori garanzie dinanzi alla Magistratura penale, che in qualche caso ha già’ espresso disvalore nei confronti della nuova gara”.

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