Apparecchi elettronici in circoli ricreativi, l’Iva non รจ dovuta

(Jamma) Sull’attivitร  di intrattenimento e divertimento derivanti dal posizionamento di apparecchi elettronici all’interno dei circoli ricreativi non รจ dovuta l’Iva. A patto che il circolo abbia natura meramente ricreativa tale che si possa escludere lo svolgimento di attivitร  commerciale. Queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 118/22/13 della Ctp di Milano, depositata in segreteria lo scorso 18 giugno. La vertenza riguardava una pretesa per Iva vantata dall’amministrazione finanziaria, derivante dall’utilizzo all’interno di un circolo ricreativo, di apparecchi elettronici e giochi a pagamento. Il fondamento giuridico della ripresa risale all’articolo 74, comma 6, del dpr 633/72, secondo cui ยซper gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivitร  di cui alla tariffa allegata al dpr n. 640/72, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed รจ riscossa con le stesse modalitร  stabilite per quest’ultimaยป.

La Ctp meneghina, interpellata con ricorso dell’associazione culturale, ha annullato l’accertamento dell’ufficio ed escluso, a priori, l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in casi del genere. ยซDato che la ricorrente รจ un’associazione senza personalitร  giuridica esclusa dal campo applicativo dell’Iva, non svolgendo attivitร  commerciale ma solo intrattenimento a favore degli associati, di conseguenza non รจ soggetta neppure in misura forfetaria all’imponibilitร  prospettataยป. Il collegio richiama la risoluzione 38/e del 2004 dell’Agenzia delle entrate, in cui la risposta fornita all’interpello di un contribuente aveva raggiunto pressochรฉ le medesime conclusioni.

da Italiaoggi

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