Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto da un operatore contro il Comune di Thiene (VI), della sentenza breve del T.A.R. Veneto resa tra le parti. L’operatore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cardi, Stefano Candela, Marco Passoni e Pasquale Matteo Di Mino, ha impugnato la sentenza che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Thiene contenente la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro per tre giorni.

“Il Comune di Thiene – si legge nella sentenza – aveva stabilito gli orari di esercizio delle sale da gioco con l’ordinanza 4/2015 oltre alle sanzioni in caso di inosservanza del suo contenuto. Alla società appellante erano state cointestate alcune violazioni nei mesi di maggio e giugno 2017 per cui veniva imposta la chiusura dell’attività per tre giorni con l’ordinanza 41/2017.

La sentenza impugnata, dopo aver respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione quanto all’ordinanza 4/2015, rigettava il ricorso poiché le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese ex art. 10 r.d. 773/1931 anche laddove vi sia il pagamento in misura ridotta della sanzione comminata poiché la sanzione prevista dall’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 non è alternativa, ma disgiunta rispetto a quella di sospensione dell’attività contemplata dall’art. 10 TULPS, a cui può dunque cumularsi.

L’appello si fonda su un unico motivo che lamenta l’erronea valutazione della potestà sanzionatoria della p.a. Il sindaco può disciplinare, mediante ordinanza, gli orari di apertura delle sale da gioco, o del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, senza che sia attribuito anche il potere di determinare quali sanzioni amministrative debbano infliggersi qualora vengano violate le disposizioni contenute nell’ordinanza sindacale, potendo solo applicare la sanzione prevista dall’art. 7 bis T.U.E.L.
La possibilità di disporre la sospensione appartiene all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione di polizia cioè la Questura di Vicenza.

Il Comune di Thiene si costituiva in giudizio ribadendo l’eccezione di tardività relativamente alla contestazione dell’ordinanza 4/2015; nel merito concludeva per il rigetto dell’appello. Presentava altresì ricorso incidentale per contestare l’implicita pronuncia sulla giurisdizione del giudice amministrativo che ad avviso del Comune invece apparterrebbe al giudice ordinario. Preliminarmente va dato atto della rinuncia del Comune all’appello incidentale alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223.

L’appello è fondato.
Il Comune ha facoltà di regolare gli orari di apertura dei locali dove si trovano degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. ai sensi dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L. e tale facoltà è ancora più opportuno esercitare quando di tratta di fissare gli orari di apertura di esercizi che siano autorizzati a tenere al loro interno apparecchi che
consentono vincite e che sono particolarmente ricercati da persone che sono esposte agli effetti della ludopatia.
L’inosservanza dell’ordinanza che disponga limitazioni di orario in tal senso ben può essere sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L.
Non può, invece, disporsi sulla base di una semplice ordinanza del Sindaco anche la sanzione della sospensione dell’attività per un certo tempo.
La Corte di Cassazione con la sentenza 19696/2022 ha ribadito che il potere sanzionatorio di cui all’art. 1 l. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio, predeterminazione che non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo. In conseguenza di ciò ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Comune aveva applicato la
sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale.
Si tratta di un caso sovrapponibile a quello in esame in questa sede ove l’unica differenza risiede nella circostanza che il caso esaminato dalla cassazione nasce da un ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della l. 689/1981, mentre nella presente vicenda si è scelto di emanare un’ordinanza senza riferimento alla l. 689/1981 Il provvedimento non può giustificarsi neanche ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. poiché le sanzioni nei confronti delle ordinanze di polizia ai sensi del r.d. 773/1931 possono essere irrogate solo dall’autorità che concedono tali autorizzazioni, nel caso di specie la Questura di Vicenza.
Peraltro il testo dell’ordinanza 4/2015 non richiama affatto la norma per giustificare il suo potere di infliggere la sanzione accessoria”.

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