“Il riordino del gioco online avrà può effetti importanti sul mercato”. È quanto ha ribadito Emmanuele Cangianelli (nella foto), presidente di EGP-Fipe, intervenendo oggi in audizione sul decreto di riordino del gioco online presso la VI Commissione del Senato. 

Riferendosi allo schema di riordino in esame Cangianelli ha auspicato un riordino complessivo dell’offerta di gioco che aggiorni l’intera offerta pubblica e non solo il comparto online, così come l’offerta dei punti specializzati e non.

“Il riordino complessivo è necessario, come previsto dalla delega parlamentare, anche per rivedere i parametri di restituzione in vincita e concessori dei differenti prodotti di gioco, nonché i prelievi fiscali, garantendo un riequilibrio complessivo, aggiornato alle nuove dinamiche di domanda ed alle rinnovate sfide di tutela della legalità, della salute dei consumatori e di effettività del divieto di gioco dei minori”. Il presidente Cangianelli ha ricordato altresì che le “politiche degli ultimi dieci anni hanno prodotto numerose distorsioni nella fisiologica competizione tra prodotti di gioco e soprattutto tra i prodotti in concessione e forme illegali od irregolari di offerta. Molto parzialmente hanno inciso anche sull’efficace prevenzione delle dipendenze”.

In merito al testo dello Schema di riordino Cangianelli ha sottolineato che “nel all’articolo 6, nell’ottica generale di ampliamento del sistema concessorio e del suo equilibrio competitivo, rileviamo come l’importo una tantum particolarmente elevato di 7 milioni di euro possa restringere eccessivamente la competizione nella specifica verticale distributiva, soprattutto limitando l’offerta legale ad un numero di operatori e di siti web od app molto più ridotto dell’attuale, con tutte le possibili conseguenze negative in termini di canalizzazione dell’offerta legale e, appunto, di concorrenza tra operatori, a partire da quelli di minori dimensioni, pur già a tutti gli effetti concessionari dello Stato”. 

Per il gioco online (così per le future concessioni per i giochi fisici) il meccanismo di selezione principale “dovrebbe essere – nel perimetro degli appalti pubblici – la capacità di investimento nelle infrastrutture e nell’innovazione tecnologica a servizio delle finalità pubbliche”.

Sull’all’articolo 13 la valutazione è sostanzialmente “positiva per la regolamentazione estesa dei punti vendita di ricariche per il gioco online, attività che è stata per troppo tempo ai margini della dettagliata regolamentazione del settore, consentendo ampia permeabilità tra servizi di pagamento e vera e propria offerta di gioco in luoghi non abilitati ad essa dalle concessioni di punti vendita”. 

“Nello stesso articolo – osserva Cangianelli – il limite di ricarica settimanale di 100 euro in contanti o con strumenti di pagamento non registrati dal concessionario si aggiunge alla disciplina già vigente del decreto legislativo 231\2007 in materia di antiriciclaggio e potrebbe ingenerare fenomeni di allontanamento dal mercato legale non solo di riciclatori ma di quella parte di consumatori che predilige ancora – come anche in altri servizi dell’e-commerce – il versamento in contanti.

Un sensibile miglioramento della canalizzazione del gioco online verso l’offerta in concessione – valorizzando quindi quanto lo Stato cede in gestione ai partecipanti al bando di gara previsto dalla disposizione – è quello previsto all’articolo 22, in particolare le restrizioni ai prestatori di servizi di pagamento relativamente ad operazioni relative al gioco verso soggetti privi di concessione. 

Tale regolamentazione – già operativa in più di 10 stati della UE – è certamente progressivamente migliorabile ma la sua rapida attivazione può certamente fungere da ulteriore deterrente ai fenomeni di illegalità di offerta che basano su questi flussi non solo l’illegalità del gioco online, ma anche larga parte di quella di punti vendita esterni ai canali in concessione (tipico, per non dire “storico”, il caso dei Centri Trasmissione Dati di scommesse serviti da bookmaker esteri non autorizzati in Italia)”.

“Per il pieno conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico resta centrale la collaborazione tra tutti gli attori istituzionali, del sistema concessorio e sociali – ha evidenziato Cangianelli -, sottolineando l’incoerenza dell’estromissione delle organizzazioni datoriali e di impresa dagli Osservatori nazionale e regionali sul DGA (ad eccezione della Regione Campania) proprio quando sono gli operatori di gioco il primo punto di contatto con i consumatori, dovendone quindi valorizzare e potenziare le responsabilità di filtro, informazione ed indirizzo agli eventuali livelli di assistenza specializzata”.

“Obiettivo da attivare rapidamente in questo senso è l’attivazione del Registro di autoesclusione per i punti della rete fisica, sulla scorta della già positiva esperienza del gioco online che ha coinvolto in questo sistema di responsabilizzazione oltre 130.000 persone. Da ultimo, commentando anche le posizioni espresse dalla Conferenza delle Regioni e da ANCI, date le dimensioni del mercato così come dei fenomeni di patologia, risulta utile incrementare le risorse a disposizione di Regioni e Comuni mediante compartecipazione al gettito statale e con finalizzazione alla prevenzione e cura non solo del Disturbo da gioco ma delle diverse dipendenze, che sono correlate tra di loro, come dimostra da tempo la ricerca. Tale compartecipazione, sensatamente, deve attingere dalle risorse di tutti i prodotti di gioco regolamentati, nei punti vendita ed online”, ha concluso Cangianelli.

Di seguito la memoria congiunta sottoscritta da Acadi, AsTro, EGP-Fipe e Sapar, rilasciata in Commissione Finanze al termine dell’audizione:

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