Spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione esprimersi nel merito della circa l’estinzione della società, la successione del socio a titolo universale ex art.100 cod. proc. civ., l’interesse ad agire del creditore, l’allegazione e prova della qualità del socio succeduto, l’onere della prova a carico del creditore, l’onere della prova a carico del socio succeduto (anche in via di eccezione), la necessità o meno della ripartizione dell’attivo finale, la presenza di beni e diritti non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.

La vicenda vede protagonista un imprenditore, già socio di una società interessata da un controllo svolto dall’Agenzia presso un bar gestito dalla società stessa con macchine da intrattenimento non collegate alla rete AAMS-SOGEI che si concludeva con la contestazione della suddetta irregolarità.

Nel ricorso in Cassazione il contribuente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggetto di ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2011. Sulla base di tale presupposto , secondo il ricorrente solo la società poteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe dovuto motivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona

quale ex socio unico della società estinta.

Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sulla scorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allorquando la società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenza dell’evasione, dal momento che aveva personalmente sottoscritto il verbale con il quale era stata verificata la mancanza di collegamento delle macchine alla rete. Inoltre, l’avviso di accertamento era stato notificato al contribuente non solo quale liquidatore, ma anche quale socio, con conseguente sua responsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazioni sociali dopo l’estinzione della società, non avendo egli documentato che dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartizione dell’attivo. L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivano integralmente condivise dal giudice d’appello.

Contro tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso in Cassazione.

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