La competenza del Comune in materia di gioco d’azzardo si rinviene nell’art. 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 5 del 2013, la quale attribuisce ai Comuni il potere di adottare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell’osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili, su cui i Comuni medesimi sono chiamati a vigilare.

E’ quanto ha ribadito il Consiglio di Stato nel merito si un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal titolare di un bar contro il Comune di Medesano, per l’annullamento: 1) del provvedimento recante l’ordine di cessazione, entro il 31 dicembre 2019, dell’attività di raccolta scommesse svolta presso l’esercizio commerciale ; 2) della determinazione del responsabile del settore affari generali e servizi alla persona ; 4) nonché, «in genere, di qualsiasi altro atto annesso e/o presupposto e/o connesso e/o collegato e/o successivo, compresa la deliberazione del Consiglio Comunale di Medesano avente ad oggetto la “Mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Medesano ai fini dell’applica zione della L.R. 51/2013 e successive modificazioni”».

Nel merito, il ricorso è infondato in quanto:

l’atto impugnato non è un provvedimento che dispone la chiusura dell’attività, ma una comunicazione della sua inclusione all’interno della mappatura comunale dei luoghi sensibili, con l’avvertimento che da tale inclusione discende, ai sensi della legge regionale n. 5 del 2013, l’obbligo di sua cessazione entro il 31 dicembre 2019.

Parimenti non fondate sono le diverse censure articolatedal momento che nessuna ulteriore istruttoria e nessun diverso bilanciamento dovevano essere operati dall’Amministrazione comunale, a fronte della previsione della legge regionale che, ove le attività di scommessa siano incluse nella mappatura di quelle sensibili, comporta la loro cessazione, senza che vi sia spazio per alcuna diversa valutazione discrezionale; né la legge regionale, né la delibera di Giunta che vi ha dato attuazione, peraltro, sono state oggetto di specifiche censure, rispettivamente, di incostituzionalità e di illegittimità.

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