La Corte di Cassazione interviene nel merito di un contenzioso tra il proprietario di un immobile e l’assemblea di condominio che approva un regolamento nel quale si vieta l’uso per l’apertura di una sala giochi.

Il regolamento di condominio, quando non ha ad oggetto uso di cose comuni o ripartizione delle spese, ha natura contrattuale e vincola chi acquista unโ€™unitร  immobiliare solo quando la limitazione รจ inserita nel contratto di acquisto dellโ€™immobile.

Nel 2012 la proprietaria di una unitร  immobiliare impugnava la delibera dellโ€™assemblea condominiale in quanto assunta, a suo avviso, in violazione di norme regolamentari e di suoi diritti esclusivi. Lโ€™attrice allegava di avere stipulato un contratto di locazione e che il conduttoreintendeva esercitare lโ€™attivitร  di sala giochi; che la delibera assunta aveva il seguente tenore: โ€œi condomini allโ€™unanimitร , escluso il proprietario dell’immobile deliberano la loro ferma contrarietร  a che attivitร  di sala giochi, bar, ristorante e/o locali pubblici con apertura serale, cioรจ dopo le20.00, vengano posizionate nel proprio Condominio, in quanto ciรฒ costituirebbe violazione dellโ€™art. 1 del regolamento condominialeโ€.

Con tale delibera โ€“ ad avviso dellโ€™attrice โ€“ lโ€™assemblea avrebbe, senza lโ€™unanimitร  dei condomini, modificato lโ€™art. 1 del regolamento condominiale di natura contrattuale; sarebbe anche stato violato lโ€™art. 16 del medesimo regolamento, avendo lโ€™assemblea dato incarico allโ€™amministratore di informare anche la societร  conduttrice dei vincoli posti dal regolamento alle attivitร  e della volontร  espressa dallโ€™assemblea; lโ€™attrice chiedeva quindi lโ€™annullamento della delibera sotto entrambi i profili. Si costituiva il Condominio, affermando che la delibera era corretta e che il suo contenuto non era di modifica del regolamento, ma di chiarimento della portata delle indicazioni contenute nellโ€™art. 1, secondo le quali i locali possono essere adibiti solo ad abitazioni civili e uffici, studi professionali e negozi e che la sala giochi non rientra nella tipologia โ€œnegoziโ€.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla base della interpretazione dellโ€™art. 1 del regolamento, la cui natura contrattuale โ€“ ha affermato – รจ pacifica, che la delibera impugnata non avesse carattere ampliativo dei divieti giร  stabiliti dal regolamento condominiale e ha cosรฌ rigettato la domanda dellโ€™attrice e ha accolto la domanda riconvenzionale del Condominio.

La societร  proprietaria ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado. La Corte dโ€™appello di Torino โ€“ con la sentenza del 2018 โ€“ ha confermato la pronuncia del Tribunale eha rigettato il gravame.

Per la Cassazione, che ha rinviato la causa a nuovo ruolo, โ€œva ricordato che il regolamento condominiale, ove disciplini anche altro che non sia lโ€™uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese in maniera conforme ai criteri di cui agliartt. 1123 e ss. c.c., รจ in tale parte un contratto e non un regolamento; essendo un contratto, โ€œdeve corrispondere a una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che si traduce in una relatio perfecta attuata mediante lโ€™inserimento, allโ€™interno dellโ€™atto dโ€™acquisto dellโ€™unitร  immobiliare individuale delle parti del regolamento aventi natura negoziale ed effetto limitativo della proprietร  singola, non bastando, per contro, il solo rinvio al regolamento stessoโ€ (cosรฌ Cass. 24526/2022), con la conseguenza che lโ€™effetto limitativo della proprietร  singola non si produce in virtรน della sola tecnica contrattuale di formazione del regolamento. La questione non รจ stata oggetto di esame nei gradi di merito, ove i giudici si sono (…) limitati ad affermare la โ€œpacificaโ€ natura contrattuale del regolamento del Condominio, cosรฌ che nessun giudicato interno si รจ formato al proposito e la medesima questione puรฒ essere rilevata dโ€™ufficio da questa Corte. Trattandosi di questione rilevata dโ€™ufficio si impone, ai sensi degli artt. 101, comma 2, e 384, comma 3 c.p.c., la riserva della decisione della questione con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di osservazioni sulla medesima”.

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