La Corte di Cassazione interviene nel merito di un contenzioso tra il proprietario di un immobile e l’assemblea di condominio che approva un regolamento nel quale si vieta l’uso per l’apertura di una sala giochi.
Il regolamento di condominio, quando non ha ad oggetto uso di cose comuni o ripartizione delle spese, ha natura contrattuale e vincola chi acquista unโunitร immobiliare solo quando la limitazione รจ inserita nel contratto di acquisto dellโimmobile.
Nel 2012 la proprietaria di una unitร immobiliare impugnava la delibera dellโassemblea condominiale in quanto assunta, a suo avviso, in violazione di norme regolamentari e di suoi diritti esclusivi. Lโattrice allegava di avere stipulato un contratto di locazione e che il conduttoreintendeva esercitare lโattivitร di sala giochi; che la delibera assunta aveva il seguente tenore: โi condomini allโunanimitร , escluso il proprietario dell’immobile deliberano la loro ferma contrarietร a che attivitร di sala giochi, bar, ristorante e/o locali pubblici con apertura serale, cioรจ dopo le20.00, vengano posizionate nel proprio Condominio, in quanto ciรฒ costituirebbe violazione dellโart. 1 del regolamento condominialeโ.
Con tale delibera โ ad avviso dellโattrice โ lโassemblea avrebbe, senza lโunanimitร dei condomini, modificato lโart. 1 del regolamento condominiale di natura contrattuale; sarebbe anche stato violato lโart. 16 del medesimo regolamento, avendo lโassemblea dato incarico allโamministratore di informare anche la societร conduttrice dei vincoli posti dal regolamento alle attivitร e della volontร espressa dallโassemblea; lโattrice chiedeva quindi lโannullamento della delibera sotto entrambi i profili. Si costituiva il Condominio, affermando che la delibera era corretta e che il suo contenuto non era di modifica del regolamento, ma di chiarimento della portata delle indicazioni contenute nellโart. 1, secondo le quali i locali possono essere adibiti solo ad abitazioni civili e uffici, studi professionali e negozi e che la sala giochi non rientra nella tipologia โnegoziโ.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, sulla base della interpretazione dellโart. 1 del regolamento, la cui natura contrattuale โ ha affermato – รจ pacifica, che la delibera impugnata non avesse carattere ampliativo dei divieti giร stabiliti dal regolamento condominiale e ha cosรฌ rigettato la domanda dellโattrice e ha accolto la domanda riconvenzionale del Condominio.
La societร proprietaria ha proposto appello nei confronti della sentenza di primo grado. La Corte dโappello di Torino โ con la sentenza del 2018 โ ha confermato la pronuncia del Tribunale eha rigettato il gravame.
Per la Cassazione, che ha rinviato la causa a nuovo ruolo, โva ricordato che il regolamento condominiale, ove disciplini anche altro che non sia lโuso delle cose comuni e la ripartizione delle spese in maniera conforme ai criteri di cui agliartt. 1123 e ss. c.c., รจ in tale parte un contratto e non un regolamento; essendo un contratto, โdeve corrispondere a una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che si traduce in una relatio perfecta attuata mediante lโinserimento, allโinterno dellโatto dโacquisto dellโunitร immobiliare individuale delle parti del regolamento aventi natura negoziale ed effetto limitativo della proprietร singola, non bastando, per contro, il solo rinvio al regolamento stessoโ (cosรฌ Cass. 24526/2022), con la conseguenza che lโeffetto limitativo della proprietร singola non si produce in virtรน della sola tecnica contrattuale di formazione del regolamento. La questione non รจ stata oggetto di esame nei gradi di merito, ove i giudici si sono (…) limitati ad affermare la โpacificaโ natura contrattuale del regolamento del Condominio, cosรฌ che nessun giudicato interno si รจ formato al proposito e la medesima questione puรฒ essere rilevata dโufficio da questa Corte. Trattandosi di questione rilevata dโufficio si impone, ai sensi degli artt. 101, comma 2, e 384, comma 3 c.p.c., la riserva della decisione della questione con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di osservazioni sulla medesima”.