L’Avvocato Massimiliano Ariano interviene sulla questione del distanziometro alla luce delle nuove disposizioni in tema di riordino dei giochi contenute nella delega di riforma fiscale all’esame del Parlamento con particolare attenzione alle criticità riscontrate in ambito normativo, giurisprudenziale e sociologico.
“Con l’avallo della CORTE COSTITUZIONALE quasi tutte le REGIONI italiane si sono munite di un’autonoma regolamentazione in tema di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, dando vita ad un coacervo di norme di svariato contenuto, finalizzate ciascuna a disciplinare in modo diverso il noto istituto del DISTANZIOMETRO.
La Corte costituzionale ha definito il DISTANZIOMETRO come una misura di «prevenzione logistica della ludopatia che mira ad evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi ove si radunano soggetti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e al conseguente rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo» (Corte cost., 11/05/2017, n. 108).
Con modalità molto diverse, anche le Amministrazioni Comunali hanno contribuito a regolamentare la materia, spesso attuando specificamente le disposizioni regionali, in particolare in materia di individuazione della distanza minima, in tema di indicazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di vigilanza dei locali. Dato l’ampio margine di discrezionalità riservato all’Ente locale il DISTANZIOMETRO è tutt’oggi disciplinato da Regolamenti comunali molto diversi tra loro: ad esempio il regolamento del Comune di Genova (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 30 aprile 2013), prevede che tra i luoghi sensibili vi siano anche le «a1rezzature balneari e le spiagge» nonché «i giardini, parchi e spazi pubblici a1rezzati e altri spazi verdi pubblici a1rezzati».
Per porre rimedio alle crescenti diversità sul territorio nazionale circa la regolamentazione del DISTANZIOMETRO si è cercato l’intesa in Conferenza unificata. Tale intesa è stata faticosamente raggiunta il 7 se†embre 2017 sul documento presentato dal Governo che definiva le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale. L’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) stabiliva che l’INTESA raggiunta in sede di Conferenza unificata fosse recepita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che, ad oggi, non è stato ancora emanato.
Da ultimo la Legge 27 dicembre 2017, n.205, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’art. 1, comma 1049, ha stabilito che (al fine di poter bandire le gare per il rinnovo delle concessioni) le Regioni «adeguino le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 se1embre 2017».
Il DISTANZIOMETRO ha, poi, generato un rilevante contenzioso innanzi ai Giudici amministrativi. L’analisi della giurisprudenza restituisce un quadro che
- per certi aspetti è definito, con l’affermazione di princìpi ormai consolidati, (i) come il riconoscimento ai Comuni del potere di intervenire in materia di distanza dai luoghi sensibili delle attività di gioco e scommesse nell’ambito delle competenze urbanistiche ed edilizie loro affidate dalle singole Regioni (TAR Lombardia n. 2412/2015) e in tema di riduzione degli orari di apertura delle SALE GOCHI (Consiglio di Stato n. 3778/2015);
(ii) come l’obbligo per le Questure, ai fini del rilascio della licenza ex art 88 del T.U.L.P.S. necessaria per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, di verificare sia i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, sia il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime (Consiglio di Stato n. 4604/2018; v. Circolare del 19 marzo 2018, n. 557, del Ministero dell’Interno)
- per altri aspetti è ancora in divenire (i) in ragione dell’incertezza circa il valore vincolante dell’accordo in Conferenza, tanto chela stessa giurisprudenza ha espresso posizioni contrastanti, da un lato negando ogni effetto vincolante, (TAR Lazio n.12322/2018; TAR Veneto n.417/2018) dall’altro affermando che la mancata adozione del previsto decreto di recepimento non priverebbe l’intesa di qualsivoglia rilievo (TAR Lazio n. 1460/2019); (ii) in conseguenza del correttivo recentemente introdotto dal Consiglio di Stato al proprio
orientamento, attraverso la precisazione che il principio di proporzionalità è violato (dalla disciplina delle distanze minime), non soltanto quando lo spazio di insediamento dell’offerta di gioco è totalmente inesistente (per il numero e la dislocazione dei “luoghi sensibili”), ma anche quando è impossibile o estremamente gravosa la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa di spazi o per limitazioni urbanistico-edilizie, secondo una valutazione che va condotta in concreto e non in astratto (Consiglio di Stato n. 11036/2022 e n. 11426/2022).
Infine l’aspetto delle normative locali in tema di DISTANZIOMETRO e di compressione oraria dei volumi di gioco è stato analizzato dall’istituto EURISPES, in particolare dall’Osservatorio permanente Giochi, legalità e patologie Invero l’EURISPES, in sede di audizione (V. 14aseduta: giovedì 21 aprile 2022; 15aseduta: giovedì 28 aprile 2022) dinanzi alla COMMISSIONE del SENATO d’inchiesta sul gioco illegale ha evidenziato, in relazione al distanziamento dei punti di gioco dal centro cittadino, come sia stato studiato che il giocatore problematico, a differenza di quello sociale, preferisce giocare in luoghi lontani dalla propria abitazione e dal luogo di lavoro, dove non è agevolmente riconosciuto perché proprio quello è il suo obiettivo principale ed è pertanto disponibile a raggiungere luoghi di gioco anche particolarmente distanti.
Inoltre, secondo l’EURISPES, la compressione oraria dei volumi di gioco può risultare persino controproducente nella misura in cui potrebbe indurre un giocatore compulsivo ad una maggiore frenesia di gioco, aumentando le giocate nel più ristretto spazio di tempo consentito dalla normativa.
Le ricerche dell’Osservatorio hanno riscontrato l’inefficacia e la contraddittorietà del DISTANZIOMETRO, in quanto la distanza dell’offerta di gioco dai luoghi di lavoro e di residenza del giocatore potenzialmente o realmente problematico più che ostativo risulta un fattore elettivo, perché si privilegia la riservatezza e l’anonimato quando si ha a che fare con la consapevolezza del proprio problema psicologico.
Tale posizione espressa dall’Eurispes è stata confermata dallo studio realizzato dall’Istituto superiore della sanità (vedi AUDIZIONE 16aseduta: giovedì 5 maggio 2022)
Il nuovo disegno di LEGGE DELEGA di riforma fiscale, attualmente in discussione dinanzi alla Commissione Bilancio della Camera, all’art 13 si fa carico del relativo onere di garantire l’applicazione di regole in tema distanza dai luoghi sensibili trasparenti e uniformi su tutto il territorio nazionale, assicurando forme vincolanti di partecipazione delle Regioni e degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione dei punti vendita.
Al “distanziometro” unico nazionale sarà affidata la risoluzione del caos delle norme locali e delle questioni controverse in sede giudiziaria.
Una domanda è d’obbligo: è legittimo, alla luce della giurisprudenza innanzi citata e sulla base delle valutazioni rese dagli esperti in ambito sociologico, ritenere ancora oggi che il DISTANZIOMETRO sia una misura in grado di contrastare efficacemente la diffusione del gioco d’azzardo patologico?“.
Avvocato Massimiliano Ariano