Nella seduta di ieri in Commissione Bilancio del Senato è iniziato l’esame dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”. Riportiamo di seguito il resoconto integrale della seduta:

“Il relatore Liris (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l’articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l’intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.

L’articolo 10, in materia di conservazione dell’equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l’equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto. La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del trend in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l’onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l’Agenzia, in grado di ripristinare l’equilibrio originario del contratto. Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull’assolvimento dell’obbligo di quantificazione e copertura dell’onere, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l’opportunità di sostituire le parole « provvedimenti normativi » con « provvedimenti legislativi ».

L’articolo 13 prevede l’istituzione e la tenuta, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione. A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l’Agenzia è in grado di provvedere all’istituzione e alla tenuta dell’albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.

In relazione all’articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con le forze dell’ordine, di concerto con la Banca d’Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In relazione all’articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l’opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all’indizione della gara per l’assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative.

Per quanto riguarda l’articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l’iscrizione al relativo Albo di cui all’articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l’attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all’articolo 6, comma 6, lettera n), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.

Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate – per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame – non vengono destinate al Fondo per l’attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al Dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.

Il sottosegretario Freni si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato”.

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