“Il presente disegno di legge intende introdurre disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza patologica, rispondendo alle numerose istanze sociali che richiedono un intervento per istituire nuove vie di contrasto ad una piaga sociale che da tempo affligge la persona umana e la collettività: il diffondersi delle dipendenze patologiche da alcool, droghe e gioco d’azzardo. Molti sono i servizi posti a tutela della persona affetta da malattie psicologiche e psichiatriche nel nostro ordinamento. Ciononostante, il presente disegno di legge introduce un protocollo operativo che rende più semplice e tempestivo l’accesso dei soggetti affetti dalle dipendenze patologiche summenzionate ai programmi terapeutici e socio-riabilitativi predisposti dal Servizio sanitario nazionale e dai privati convenzionati. Si prevedono, pertanto, protocolli di intervento, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista del reinserimento sociale, personalizzati in base alla gravità della patologia ed alle condizioni sociali del soggetto beneficiario”.
E’ quanto spiega il senatore Ruggiero Quarto (M5S) in merito al disegno di legge di cui è proponente dal titolo “Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza patologica”.
“Le dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti e psicotrope, dall’alcool e dal gioco d’azzardo, infatti, sono state inserite nel quinto manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V): sono state perciò riconosciute dalla comunità scientifica internazionale come patologie psichiatriche e come tali devono essere accertate e trattate dal Servizio sanitario nazionale. Il trattamento delle dipendenze patologiche da alcool, droghe e gioco d’azzardo appare complesso per una serie di motivi: in primo luogo perché il soggetto dipendente deve accettare la sussistenza della dipendenza patologica ed in secondo luogo perché questi difficilmente tenderà ad inserirsi sua sponte in un percorso terapeutico-riabilitativo, di fatto lasciando che la dipendenza si cronicizzi. Non è infrequente, infatti, che il soggetto affetto da una dipendenza patologica di questo tipo stenti a inserirsi in programmi di diagnosi e cura. Occorre così fissare protocolli di monitoraggio, prevenzione e cura della salute degli individui che siano idonei a sopperire alla difficoltà e al disagio che unindividuo prova nell’intraprendere le cure.
A questi protocolli di cura, tra l’altro, la normativa in esame prevede debbano seguire programmi socio-riabilitativi in grado di aiutare il soggetto preso in carico a tornare a gestire autonomamente la propria vita di relazione ed a responsabilizzarsi rispetto ai suoi stessi comportamenti patologici. È del tutto evidente, infatti, che in assenza di tali protocolli di intervento la dipendenza patologica diviene sempre più ingravescente e si cronicizza, per cui il soggetto diviene via via incapace di reagire autonomamente al proprio stato patologico e si lascia vivere in una condizione di abbandono e di degrado sociale. Vengono così istituiti l’Osservatorio nazionale della prevenzione e cura delle dipendenze patologiche e i Centri regionali per il monitoraggio, prevenzione e cura delle dipendenze patologiche, cui sono affidati precisi compiti di prevenzione, monitoraggio, cura e riabilitazione. L’Osservatorio nazionale ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione contro il consumo di alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e il diffondersi delle ludopatie, a livello nazionale ed internazionale.
I Centri regionali, al contempo, hanno il compito di coordinare le attività propedeutiche all’accertamento della sussistenza della dipendenza patologica e, una volta che questa sia stata diagnosticata, far sì che vengano prontamente attuati i programmi di cura e riabilitazione cosicché il soggetto preso in carico, già nella fase dell’insorgenza della patologia, si sottoponga tempestivamente al trattamento sanitario. Le disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di dipendenza patologica, infatti, mirano ad intervenire positivamente nella società, sostenendo gli individui nel percorso di accettazione della dipendenza patologica, e garantiscono a ciascuno programmi di diagnosi, cura e reinserimento sociale. In conclusione, le disposizioni di cui al presente disegno di legge tutelano la salute come fondamentale diritto dell’individuo e preminente interesse della collettività, in attuazione del disposto dell’articolo 32 dellaCostituzione ed in considerazione del fatto che la salute è universalmente riconosciuta come uno stato di completo benessere fisico e psichico, coinvolgente tutti gli aspetti interiori della persona umana”.
Di seguito il testo:
Art. 1. (Accesso alle cure)
1. La prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche è garantita a ogni individuo e alla collettività come parte integrantedel diritto alla salute.
2. Lo Stato garantisce semplice e immediatoaccesso alle misure di prevenzione e alle cureper le dipendenze patologiche mediante più efficiente ed efficace impiego di tutte le attività,prestazioni sanitarie, risorse strutturali, tecnologiche e organizzative già in essere presso ilServizio sanitario nazionale.
3. Alle attività di prevenzione e cura messein atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie,pubbliche e private, è tenuto a concorrere tuttoil personale, compresi i liberi professionisti chevi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 2. (Istituzione dell’Osservatorio nazionale della prevenzione e cura delle dipendenze patologiche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delMinistro della salute, previa intesa in sededi Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, è istituito, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l’Osservatorio nazionale della prevenzione e curadelle dipendenze patologiche, di seguito denominato «Osservatorio nazionale», che agisce di concerto con la Direzione sanitariadella prevenzione sanitaria del Ministerodella salute, le aziende sanitarie locali, ilComitato nazionale di coordinamento perl’azione antidroga nonché l’Osservatoriopermanente di cui all’articolo 1, comma 7,del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione deirelativi stati di tossicodipendenza, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309.
2. L’Osservatorio nazionale ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di interventocontro le dipendenze patologiche, il consumo di alcool, sostanze stupefacenti o psicotrope e le ludopatie, a livello nazionale einternazionale. Formula proposte al Ministrodella salute per l’esercizio della funzione diindirizzo e di coordinamento delle attivitàamministrative di competenza delle regioni.
3. L’Osservatorio nazionale promuovestudi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di dipendenze patologiche, individua le migliori pratiche adottate a livelloregionale e formula linee di indirizzo nazionali per la prevenzione, cura e reinserimentosociale dei dipendenti patologici al fine digarantire livelli minimi di assistenza su tuttoil territorio nazionale.
4. L’Osservatorio nazionale acquisisce trimestralmente dai Centri regionali per il monitoraggio, prevenzione e cura delle dipendenze patologiche, di cui all’articolo 3, idati regionali relativi alle richieste di intervento e alle segnalazioni pervenute, nonché idati relativi alle diagnosi, alle cure e ai percorsi riabilitativi effettuati e trasmette al Ministro della salute, con cadenza annuale, unarelazione in cui formula linee di indirizzonazionali per l’armonizzazione dei livelli regionali di assistenza.
5. L’Osservatorio nazionale collabora con ilMinistero della salute, il Ministero del lavoro edelle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della giustizia, il Ministeroper i beni e le attività culturali e per il turismo,con i Dipartimenti per le politiche giovanili eil servizio civile universale, per le pari opportunità, per le politiche della famiglia, per le politiche di coesione, per le politiche antidroga,per i rapporti con il Parlamento, per le riformeistituzionali, per gli affari regionali e le autonomie e per le politiche europee e l’Ufficio per losport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni. Collabora altresì con le università, i centri di ricerca, le società scientifiche, le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dicui all’articolo 8 e gli enti del Terzo settore.
6. Sul piano internazionale, l’Osservatorionazionale partecipa ai rapporti con la Commissione sugli stupefacenti e con l’Organointernazionale di controllo sugli stupefacentidel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle NazioniUnite per il controllo dell’abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismidell’Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenzanella prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze patologiche.
Art. 3. (Istituzione dei Centri regionali per il monitoraggio, prevenzione e cura delle dipendenze patologiche)
1. Presso i Dipartimenti delle dipendenzeterritorialmente competenti sono istituiti, inconformità a quanto disposto dal titolo Xdel citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n.309 del 1990,con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i Centri regionaliper il monitoraggio, prevenzione e cura delledipendenze patologiche, di seguito denominati «Centri regionali».
2. I Centri regionali hanno la funzione dimonitorare il rischio di insorgenza delle dipendenze patologiche, di svolgere attività diprevenzione, di promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall’abuso di alcool e dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchédalle ludopatie.
3. I Centri regionali, sulla base delle direttive e dei criteri fissati dal Ministero della salute, dall’Osservatorio nazionale e dai Dipartimenti delle dipendenze territorialmente competenti, di concerto con il Dipartimento per lepolitiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno il compito di: a)registrare tutte le richieste di intervento e le segnalazioni pervenute nel corsodell’anno; b)registrare i dati relativi alle diagnosi,alle cure e ai percorsi riabilitativi effettuati; c)acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulla popolazione alcoldipendente, tossicodipendente o affetta da dipendenza patologica, anche con riferimento allatipologia delle sostanze assunte e all’incidenza della condizione socio-economica delsoggetto sulla dipendenza patologica da alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope esulla ludopatia; d)acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendential recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena enelle caserme, sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipodi attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; e)acquisire periodicamente e sistematicamente dati sui tipi di trattamento praticatie sui risultati conseguiti, sull’epidemiologiadelle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope di nuova generazione; f)acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; g)formulare una relazione trimestralerelativa ai dati di maggiore rilevanza nazionale, tra cui i dati relativi alle richieste diintervento, alle segnalazioni pervenute, allediagnosi, cure e percorsi riabilitativi effettuati a livello regionale da trasmettere, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale dicui all’articolo 2 della presente legge nonchéall’Osservatorio permanente di cui all’articolo 1, comma 7, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990.
Art. 4. (Ruolo di coordinamento)
1. L’assetto organizzativo e programmatico dei Centri regionali è stabilito dall’Osservatorio nazionale di concerto con il Ministero della salute e con i Dipartimentidelle dipendenze territorialmente competenti.
2. I Centri regionali coordinano l’attività deiServizi per le dipendenze e hanno, nell’ambitodi quanto predeterminato dall’Osservatorio nazionale e dai Dipartimenti delle dipendenze territorialmente competenti, un proprio budgeteuna propria responsabilità di spesa.
3. I Centri regionali, per mezzo dei Servizi per le dipendenze, hanno il compito diverificare la continuità assistenziale dei soggetti presi in carico dai Servizi per le dipendenze territoriali, valutando le azioni messein atto e finalizzate agli interventi integrati ecoordinati con le comunità terapeutiche, leunità di reinserimento, i reparti ospedalieri,le pubbliche amministrazioni e i privati accreditati che si occupano della cura e delreinserimento sociale dei soggetti affetti dadipendenze patologiche.
Art. 5.
(Presentazione dell’istanza o della segnalazione)
1. Presso ogni Centro regionale è istituito lo«sportello per il cittadino», ove ciascuno puòpresentare istanza per intraprendere percorsi didiagnosi e cura delle dipendenze patologiche.L’istanza può essere presentata anche attraverso modalità telematiche, registrandosi sulsito istituzionale del Centro regionale territorialmente competente, oppure per mezzo di unnumero verde a tale scopo istituito.
2. Entro trenta giorni dalla richiesta, iCentri regionali sono tenuti a interessare iServizi per le dipendenze a che questi prendano tempestivamente in carico i richiedenti.I Centri regionali sono tenuti altresì a verificare periodicamente che tutti i richiedentiabbiano intrapreso adeguati programmi didiagnosi e cura e a monitorare il correttoespletamento dei programmi terapeutici.
3. I prossimi congiunti dei soggetti aventidiritto, i servizi sociali, il difensore civico, ilpubblico ministero oppure i giudici presso iltribunale per i minorenni possono presentaresegnalazioni allo sportello per il cittadino neicasi in cui l’avente diritto non vi provveda osia impossibilitato a farlo. I Centri regionalisono tenuti a verificare i dati trasmessi a mezzodelle segnalazioni e, nel caso in cui ritenganoche si debba procedere, convocano il soggettoper una visita diagnostica.
4. Nel caso in cui la visita diagnostica accerti che il soggetto è affetto da dipendenzapatologica e questi non intenda avviare il programma terapeutico oppure nel caso incui il beneficiario non intenda sottoporsi allavisita diagnostica, i Centri regionali ricorrono al giudice tutelare territorialmente competente affinché verifichi la sussistenza deipresupposti per l’apertura del procedimentodi nomina di un amministratore di sostegno.Nel caso in cui il soggetto sia già assistitoda un amministratore di sostegno, da un tutore o da un curatore, i Centri regionali ricorrono al giudice tutelare per la verificadell’effettivo espletamento delle attività diassistenza e cura del beneficiario.
5. L’interessato o per esso il suo rappresentante legale prestano il consenso informato diadesione al programma terapeutico e socio-riabilitativo individuato dal Servizio per le dipendenze, alle modalità di realizzazione delprogramma ed ai risultati programmatici.
6. Nei confronti degli individui affetti dadipendenza patologica cronica o ad alto rischio di cronicizzazione, i Centri regionalicoordinano le azioni dei servizi territorialmente competenti con particolare sollecitudine, garantendo il tempestivo avvio dei programmi terapeutici.
7. Nel caso in cui si tratti di soggetto sottoposto a restrizione della libertà personalein quanto detenuto, sottoposto a misure diprevenzione, sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ovvero sottoposto alle misure alternative alladetenzione, i Centri regionali sono contattatidal pubblico ministero su indicazione delmagistrato di sorveglianza.
Art. 6. (Promozione e coordinamento delle attività di educazione e informazione atte a prevenire l’insorgenza delle dipendenze patologiche)
1. L’Osservatorio nazionale e i Centri regionali, in conformità con quanto stabilitodal titolo IX del citato decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, agiscono di concerto con il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca per promuovere e coordinare le attività di educazione alla salute e di informazione sui danniderivanti dall’alcolismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchédalle patologie correlate alle dipendenze patologiche.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica, attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche nell’ambito delle discipline curricolari ed extracurricolari.
3. Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca approvano programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologiedi applicazione, per la promozione di attivitàda realizzarsi negli istituiti di istruzione diprimo e secondo grado e nelle università,sulla base delle proposte formulate dall’Osservatorio nazionale.
4. L’Osservatorio nazionale, nell’espletamento della sua funzione di prevenzione, approfondisce, nella formulazione dei programmi scolastici, le tematiche: a)della pedagogia preventiva; b)dell’incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgere eventualmente anche all’esterno della scuola; c)del coordinamento con le iniziativepromosse o attuate da altre amministrazionipubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni programmatiche dell’Osservatorio nazionale con il Ministro della salute, il Ministro dell’istruzione e il Ministrodell’università e della ricerca partecipa almeno un rappresentante per ogni Centro regionale presente sul territorio nazionale.Quando sono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, il Ministrodella giustizia, il Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo, il Ministroper gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ilMinistro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, i rappresentanti delle regioni, delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,dei comuni e degli enti del Terzo settore.
6. In sede di formazione di programmi diaggiornamento e formazione del personaledella scuola è data priorità alle iniziative inmateria di educazione alla salute e di prevenzione delle dipendenze patologiche.
Art. 7. (Trasparenza dei dati)
1. L’Osservatorio nazionale e i Centri regionali possono richiedere dati e informazioni a qualunque amministrazione statale eregionale, che è tenuta a fornirli, con l’eccezione dei dati che possono violare il diritto all’anonimato. Qualunque amministrazione statale e regionale può ottenere informazioni dall’Osservatorio nazionale e daiCentri regionali.
2. Le prestazioni erogate dalle strutturepubbliche e private convenzionate sono soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispettodel codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n.196, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Le strutture pubbliche e private confunzioni di riabilitazione, diagnosi e curaper le dipendenze patologiche rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internetistituzionale, i dati relativial numero di posti disponibili nonché i datirelativi alle diverse tipologie di percorsi terapeutici e riabilitativi svolti, previa verifica della loro congruità ad opera dei Centri regionali nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio.
Art. 8.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie,nell’esecuzione delle prestazioni con finalitàpreventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative nell’ambito delle dipendenze patologiche, nello svolgimento delle loro mansioni si attengono ai programmi terapeutici esocio-riabilitativi formulati dai Servizi per ledipendenze, alle raccomandazioni previstedalle linee guida pubblicate ai sensi delcomma 3 ed elaborate da enti e istituzionipubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, istituito e regolamentato condecreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.
2. Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delleassociazioni tecnico-scientifiche di cui alcomma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: a)i requisiti minimi di rappresentativitàsul territorio nazionale; b)la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statutoin riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, allapubblicazione nel sito internetistituzionaledei bilanci preventivi, dei consuntivi e degliincarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; c)le procedure di iscrizione all’elencononché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamentidelle stesse sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale èdisciplinato nei compiti e nelle funzioni condecreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel propriosito internetle linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previaverifica della conformità della metodologiaadottata a standarddefiniti e resi pubblicidallo stesso Istituto, nonché della rilevanzadelle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attività di cui al comma 3 sonosvolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9. (Soppressione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Istituzione del
Fondo nazionale di intervento per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze patologiche)
1. Il Fondo nazionale di intervento per lalotta alla droga di cui all’articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, èsoppresso ed è contestualmente istituito ilFondo nazionale di intervento per la prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenze patologiche, costituitopresso il Fondo nazionale per le politichesociali di cui all’articolo 20 della legge 8novembre 2000, n.328, entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Le risorse delsoppresso Fondo nazionale di intervento perla lotta alla droga sono destinate al Fondonazionale di intervento per la prevenzione,cura e riabilitazione dei soggetti affetti dadipendenze patologiche.
2. Possono fare ricorso al Fondo istituitodal comma 1, per l’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, l’Osservatorio nazionale e i Centri regionali. Possonoaltresì avere accesso alle risorse del Fondole regioni, le province, i comuni e i loroconsorzi, le comunità montane, le aziendesanitarie locali, gli enti del Terzo settore esoggetti pubblici o privati che presentinoprogetti finalizzati alla prevenzione, alla curae al reinserimento socio-lavorativo dei soggetti affetti da dipendenze patologiche.
3. Le modalità, i criteri e i termini per lapresentazione delle domande di accesso alFondo, nonché la procedura per l’erogazionedei finanziamenti è stabilita dall’Osservatorio nazionale, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e dei Centri regionali. Possonoaltresì essere sentite le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari e delle organizzazioni del Terzo settore che operano sulterritorio.
4. L’Osservatorio nazionale vigila sullacorretta destinazione dei finanziamenti assegnati, prevede strumenti di verifica dell’efficacia degli interventi realizzati e provvede ainviare annualmente una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugliinterventi realizzati ai sensi della presentelegge, anche ai fini dell’aggiornamento e integrazione della normativa nazionale.
Art. 10. (Coinvolgimento delle parti sociali)
1. È consentito agli enti del Terzo settore,previsti dal codice del Terzo settore, di cuial decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117,iscritti nel registro unico nazionale del Terzosettore, di stipulare convenzioni con leaziende sanitarie locali di competenza per ilperseguimento dei fini e la realizzazionedelle attività di cui alla presente legge.
2. I Centri regionali, di concerto con leregioni territorialmente competenti, curanol’attività istruttoria propedeutica alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delleistanze di accreditamento, redigono i contratti di convenzione con le aziende sanitarielocali competenti, predispongono l’istruttoriaper l’accreditamento delle strutture terapeutiche e socio-riabilitative, anche ai sensi eper gli effetti degli articoli 11 e 12, e svolgono attività di verifica e di controllo delbuon andamento delle attività per l’effettivoperseguimento dei fini di cui alla presentelegge.
Art. 11. (Concessione di strutture dello Stato)
1. Ai Centri regionali, alle aziendesanitarie locali e ai centri privati autorizzati econvenzionati possono essere dati in uso,con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concertocon il Ministro del lavoro e delle politichesociali, gli edifici, le strutture, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio delloStato nonché i beni confiscati, al fine di destinarli a centri di cura e recupero dei soggetti affetti da dipendenze patologiche nonché per realizzare centri e case di lavoro peri riabilitati.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro emanutenzione per l’adattamento delle strutture da destinare a centri di cura e recuperodei soggetti affetti da dipendenze patologiche attingendo ai finanziamenti di cui all’articolo 9 della presente legge, nonché a tutti ifinanziamenti previsti dalle leggi regionali,nazionali e sovranazionali, nel rispetto deivincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili con le previsioni delpresente articolo, le disposizioni del capo IIdel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,n.296.
Art. 12. (Concessione di strutture degli enti locali)
1. Le regioni, le province autonome di Trentoe di Bolzano, gli enti locali, nonché i loro entistrumentali e ausiliari possono concedere in usogratuito ai Centri regionali beni immobili diloro proprietà con vincolo di destinazione alleattività di prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo, dei soggetti affetti dadipendenze patologiche.
2. L’uso dei beni è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla sua utilizzazione e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizionial bene, anche mediante utilizzazione deicontributi di cui all’articolo 9 della presentelegge.
Art. 13.
(Consultazione e raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgecompiti di consultazione e raccordo, su tuttoil territorio della Repubblica, delle attività diprevenzione, di cura, di riabilitazione e direcupero sociosanitario delle dipendenze patologiche, secondo le modalità previste dall’articolo 12 della legge 23 agosto 1988,n.400.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, a cui partecipano anche i rappresentanti degli enti dicui al comma 5 dell’articolo 2, è convocataogni tre anni dal Ministro della salute perl’analisi dei problemi connessi alle dipendenze patologiche, all’abuso di alcool edalla diffusione delle sostanze stupefacenti epsicotrope e alle ludopatie, per la condivisione delle linee di indirizzo nazionali e perl’armonizzazione dei livelli regionali di assistenza. La relazione conclusiva della Conferenza è comunicata al Parlamento.
Art. 14. (Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge siapplicano nelle regioni a statuto speciale enelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statutie le relative norme di attuazione, anche conriferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.