Nella giornata di ieri, in Commissione Politiche dell’Unione Europea a Palazzo Madama, il senatore Scurria (FdI), relatore, ha introdotto l’esame del disegno di legge “Regolamentazione delle competizioni videoludiche” – a firma Marti (Lega) e altri -, finalizzato a “regolamentare le competizioni videoludiche, in considerazione del fatto che l’innovazione tecnologica e la sempre più ampia connettività alla rete internet hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, che non si limitano più ad essere usati individualmente, ma con l’organizzazione di vere e proprie competizioni nazionali e talvolta internazionali. La necessità di una regolamentazione scaturisce quindi dal quanto mai vasto panorama di attori che operano in questo settore (editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori, spettatori), dalla necessità di garantire loro adeguate tutele, nonché dal fatto che nel nostro Paese non esiste ancora una disciplina giuridica in materia. Il disegno di legge si compone di 13 articoli. L’articolo 1 individua l’oggetto e la finalità del disegno di legge, stabilendo che la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, in attuazione degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione, dei princìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19. L’articolo 2 reca le definizioni che sono rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell’ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile), di editori videoludici, nonché di giocatore professionista e amatoriale. L’articolo 3 stabilisce le tipologie di competizione videoludica, distinguendo tra quelle che si svolgono: in persona, a distanza, in Italia e quelle transnazionali. L’articolo 4 mira a salvaguardare i minori. Nel dettaglio, esso vieta la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni, mentre prevede che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. In conformità al regolamento (UE) 2016/679 (erroneamente indicato come « regolamento (CE) n. 679/2016 »), l’organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata, della suddetta autorizzazione. Quanto ai minori che abbiano compiuto 14 anni o 16 anni, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di 2.500 euro e di 5.000 euro, sempre previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’articolo 5 obbliga i soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l’obbligo di registrazione, di durata triennale, presso la piattaforma telematica messa a disposizione Ministero della cultura. L’articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche, che prevedono la corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro, sono tenuti a comunicare l’organizzazione della competizione con un’apposita dichiarazione, da depositare presso la suddetta piattaforma telematica del Ministero della cultura. L’articolo 7 dispone che in caso di competizioni videoludiche che prevedano un premio corrisposto in denaro o sotto forma di altra utilità si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite con aliquota nella misura del 20 per cento. L’articolo 8 disciplina l’inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, prevedendo forme di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale. L’articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza. L’articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche sia ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e che i giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche non possano scommettere, neanche per il tramite di terze persone. L’articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l’ingresso in Italia e nell’area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L’articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto delle norme introdotte dal presente disegno di legge. L’articolo 13 reca le disposizioni finali”.

La senatrice Rojc (PD-IDP) ha espresso “forti perplessità su quanto previsto dal provvedimento in esame, con particolare riferimento all’attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica e di educazione culturale”. Altrettanta perplessità è stata espressa con riferimento al “previsto inquadramento lavorativo di giocatori e lavoratori, di cui la gran parte è minorenne”. Rojc ha chiesto, pertanto, la possibilità di “svolgere un approfondimento sul disegno di legge”.

Il Presidente Terzi di Sant’Agata (FdI) ha convenuto sulla richiesta, ricordando tuttavia che “il compito della Commissione si limita alla valutazione della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea”.

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