Nella giornata di ieri, la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha approvato lo schema di parere – illustrato dal relatore Marco Scurria (FdI) – sul ddl “Regolamentazione delle competizioni videoludiche” a firma Marti (Lega) e altri.

Di seguito il resconto della seduta:

Il senatore Scurria (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche, finalizzato a rispondere alle evoluzioni dell’innovazione tecnologica e alla sempre più ampia connettività alla rete internet, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l’organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale. Propone di rilevare la necessità di garantire adeguate tutele agli attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell’assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia. Va espresso l’apprezzamento, in particolare, per l’articolo 4 del disegno di legge, che mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori. Propone inoltre di richiamare in premessa le perplessità emerse nell’ultima seduta sull’articolo 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, e sull’articolo 8, che prevede l’inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni. Ritenendo che il provvedimento non evidenzi profili d’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice Rojc (PD-IDP) preannuncia l’astensione dei senatori del suo Gruppo, poiché il provvedimento incide, per diversi aspetti deli-
cati, nello sviluppo delle giovani generazioni, con risvolti importanti, attinenti anche ai fenomeni di disturbo ludopatico.

Il senatore Centinaio (LSP-PSd’Az) sottolinea l’esigenza di adottare una regolamentazione della materia, anche alla luce degli sviluppi nel web, della forte presenza dei giovani nell’ambito dei videogiochi e della necessità di aiutare le famiglie. Si dichiara quindi favorevole a una normativa che disciplini l’organizzazione delle competizioni, in piena trasparenza, per arginare i fenomeni di abuso.

Il senatore Lombardo (Misto-Az-RE) ritiene che i videogiochi possano essere, non solo espressione artistica, ma anche una forma di educazione culturale, citando ad esempio il filone dei « serious games », nelle cui competizioni è, pertanto, importante coinvolgere in modo corretto anche i giovani. Al riguardo, condivide quindi solo la seconda perplessità formulata dal Relatore, in merito alla norma che considera i giocatori come lavoratori. Preannuncia pertanto il suo voto di astensione.

La senatrice Bevilacqua (M5S) condivide le osservazioni precedenti e preannuncia l’astensione dei senatori del suo Gruppo, ritenendo
utile promuovere i videogiochi come espressione culturale e al contempo, come rilevato dalla senatrice Rojc, evitare qualsiasi valenza normativa che possa facilitare l’approdo ludopatico.

Il Presidente Terzi di Sant’Agata, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.

Di seguito lo schema di parere approvato:

La 4a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

considerato che esso risponde alle evoluzioni dell’innovazione tecnologica e della sempre più ampia connettività alla rete internet, che hanno determinato negli ultimi decenni una larghissima diffusione dei videogiochi, non più limitati ad un uso individuale, ma fruiti mediante l’organizzazione di competizioni anche di livello nazionale e talvolta internazionale;

valutata la necessità di garantire adeguate tutele agli tutti attori che operano in questo settore, tra cui editori di contenuti, organizzatori di tornei, giocatori e spettatori, a fronte dell’assenza, in Italia, di una disciplina giuridica in materia;

preso atto che, ai sensi dell’articolo 11 del disegno di legge, è previsto che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l’ingresso in Italia e nell’area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni;

valutato positivamente che l’articolo 4 mira a salvaguardare i minori, vietando la partecipazione alle competizioni videoludiche ai minori di 12 anni e prevedendo che i minori di 14 anni possano partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità e comunque previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale, della quale, in conformità al regolamento (UE) 2016/679, l’organizzatore di una competizione videoludica è tenuto a conservare per un anno una copia, preferibilmente in forma dematerializzata;

rilevate le perplessità con particolare riferimento all’attribuzione alla Repubblica del compito di promuovere e sostenere i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale, ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge, e con riferimento all’inquadramento lavorativo, attraverso contratti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o occasionale, anche per i possibili giocatori e operatori minorenni, ai sensi dell’articolo 8 del disegno di legge,

valutato che il provvedimento non evidenzia profili d’incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

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