Utilizzare una parte degli introiti dalle imposte sulle attività di gioco e scommesse per interventi di contrasto e prevenzione del gioco d’azzardo patologico a carico degli Enti Locali. È una delle proposte avanzata oggi dalla Conferenza Unificata Stato Regioni nel corso della audizione sullo Schema di Riordino dei giochi che si è svolta in Commissione Finanze del Senato.

Il tema della compartecipazione degli Enti agli introiti è uno dei temi sui quali la politica dovrebbe riflettere, è stato detto da Massimiliano Maselli, assessore del Lazio all’inclusione sociale.

Il tema delle distanze, è stato detto, va oggi considerato in relazione alla tipologia di utenza. Si tratta di guardare i numeri: oggi il gioco d’azzardo online ‘produce’ raccolta per oltre 1,2 miliardi di euro, più di quello fisico. I giovani giocano online, e quindi i 500 metri dai luoghi sensibili hanno poco senso. Particolare attenzione va dedicata ai punti vendita di ricarica.

La Conferenza da prodotto un documento sullo Schema pubblicato nelle scorse settimane.

I punti evidenziati

All’articolo 2 si ritiene opportuno eliminare i termini “gioco responsabile” e “gioco sicuro”, non riconosciuti dalla comunitd scientifrca, e che il termine “ludopatia”, anch’esso contestato in ambito scientifico, sia sostituito con “gioco d’azzardo patologico” o “disturbo da giocod’azzardo”; all’articolo 2, comma 1, il punto r) relativo al “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie potenzialmente in contrasto con molte norrne regionali in materia, segnatamente con I’apertura, la ricarica e la chiusura del conto digioco. Ad esempio: E vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo.ivietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e frdelizzazione del giocod’azzardo.

Si invita a valutare inoltre la contraddittorietd di un punto vendita ricariche che effettua aperfura,ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme;all’articolo 3 si chiede di valutare il mantenimento del divieto di pubblicitd (che recentemente haportato ad importanti risultati con sanzioni elevate alla societd META proprietaria dei principalicanali social), con l’eliminazione della lettera 1 del comma primo;

4) all’articolo 3, comma 1, si propone di eliminare i riferimenti al’gioco sicuro’e al’giocoresponsabile’;all’articolo 4, si invita a valutare l’opporfunitd di sostituire la dicitura “protezione” con “tutela”della salute al comma secondo in maniera corrispondente al dettato costituzionale (art. 32) ed aiprincipi da esso derivanti;all’articolo 5, si osserva quanto segue: pur in assenza di specifiche competenze in materia disistema concessorio, in linea generale si riporta quanto gid osservato all’articolo precedente: Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico deldivieto generale di accordi restrittivi della concorrenza (articolo 101 TFUE).

Il trattato sulfunzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni dellaconconenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonch6 lefusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che;all’arlicolo 6, c.5′. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia la concessione all’esito di garapubblica e subordinatamente al rispetto fra i requisiti /condizioni, da prevedere nel bando di gara,anche dell”‘z) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il giocopatolo gico preventivamente s ottopos te alla valutazione dell’ Agenzia ; “

Si ritiene strategico un coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella definizionedelle linee generali delle misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico;all’articolo 12, si invita a valutare con attenzione i contenuti della relazione avente a oggetto “IlFondo per il gioco d’azzardo patologico” di cui alla Deliberazione 30 dicembre 2021,n.23l202llG della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delleAmministrazioni dello Stato. Si veda in particolare il Capitolo IV della relazione stessa.

Si richiama quanto gii esplicitato con riferimento alla tutela della salute. La raccolta el’elaborazione dei dati e di fondamentale importaflza, ma questa deve perseguire anche laprevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Ai fini della tutela della salute, la diffusione e lo sviluppo dell’offerta di giochi pubblici dovrebbero essere limitate e non potenziate;

all’articolo 13 (Punti vendita ricariche), d prevista l’istituzione di un albo per la registrazione”deititolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati ctlla raccolta di giochipubblici, nonch,! dei soggetti che esercitano attivitd di punti vendita ricariche titolari diautorizzazione ai sensi degli articoli 86 owero BB del TULPS, abilitati, …”.

Sarebbe opportuno che le Regioni e Province autonome possano accedere almeno alleindicazioni delle sedi di tali punti di vendita di ricariche in quanto “luogo della rete Jisica digioco”. La conoscenza della dislocazione i informazione necessaria anche per la definizionedei criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per lemisure per contrastare il gioco patologico ai fini di garantire i migliori livelli di sicurezzaper la tutela della Salute.

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