Piemonte, il Consiglio Regionale torna ad occuparsi di norme sul gioco. Dubbi su limitazione apertura sale giochi

 

(Jamma) Riprendono in Consiglio Regionale del Piemonte i lavori in materia di normative e regolamentazione delle attività di gioco. In queti ultimi mesi gli amministratori sono stati impegnati nell’esame e nelle consultazioni su tre proposte di legge Si tratta della proposta di legge n. 255 (Definizione dei principi per l’insediamento delle sale da gioco. Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazioni di alimenti e bevande”), presentata dai Consiglieri Placido (primo firmatario) , della proposta di legge n. 257 (Disposizione per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito), presentata dal Consigliere Negro (primo firmatario) e della proposta di legge n. 306 (Norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco), presentata dai Consiglieri Vignale (primo firmatario)

Le tre proposte sono state assegnate alla Commissione Sanità che ha avuto modo di approfondire questioni legate alla metodologia di lavoro da seguire per l’esame delle proposte di legge, viste le perplessità sulla non idoneità dell’utilizzo, per la definizione dei principi per l’insediamento delle sale da gioco, di una modifica alla legge regionale n. 38/2006 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Si è infatti rilevato che l’introduzione in tale legge di una disciplina organica specifica per le sale da gioco, considerandole peraltro come attività analoghe agli esercizi di somministrazione, appare inadeguata, in quanto l’impianto normativo della legge regionale n. 38/2006 è improntato alla definizione delle caratteristiche tipologiche degli esercizi di somministrazione, dei percorsi formativi, dei requisiti professionali, dei principi e criteri di programmazione della rete, delle norme per il rilascio delle autorizzazioni, delle sanzioni, secondo la logica economica di liberalizzazione e semplificazione, di allentamento dei vincoli e delle limitazioni di legge, in ossequio ai più recenti orientamenti delle politiche comunitarie e nazionali in materia di libera circolazione dei servizi nel mercato interno.

 

Nella legge regionale infatti, all’articolo 8, viene specificato che non sono soggette alla programmazione regionale le autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione di alimenti

e bevande negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (e fra queste rientra il caso delle sale da gioco) quando quest’ultima attività sia prevalente rispetto all’attività di somministrazione.

La normativa inerente alla somministrazione fa in ogni caso sempre salvo il rispetto delle norme del testo unico di pubblica sicurezza ed igienico-sanitarie, in quanto limite inderogabile alla sostenibilità collettiva delle azioni di liberalizzazione in campo economico: nello specifico, è la fonte normativa che, prima di ogni altra, regola i locali da gioco, al fine di renderne compatibile l’insediamento e l’esercizio rispetto alle esigenze di tutela della pubblica sicurezza.

 

E’ stato rilevato che le due discipline, quella delle attività di somministrazione da un lato, e

quelle di esercizio delle sale da gioco dall’altro, sono rette da principi e da logiche concettualmente piuttosto diverse:

una normativa che regola e non limita, nel rispetto dei principi di concorrenza e mercato e di libertà di stabilimento previsti dalla normative comunitarie e nazionali, lo sviluppo e la trasformazione dell’attività di somministrazione non è idonea, per finalità e principi, ad includere norme che poggiano essenzialmente su ragioni di limitazione della dislocazione ed autorizzazione delle sale da gioco, nella principale esigenza di tutela della pubblica sicurezza, aspetto invero secondario nella disciplina delle attività economiche di somministrazione.

 

Dal punto di vista legislativo, ha rilevato la Commissione del Consiglio regionale piemontese, l’esercizio del gioco è attualmente soggetto a normativa statale e di questa attività si occupa soprattutto l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e la Guardia di Finanza, anche in relazione agli ingenti profitti che il gioco produce.

 

Escludendo i casinò (che sono autorizzati con legge speciale in deroga al codice penale relativo all’esercizio del gioco d’azzardo), esistono due tipi di locali da gioco:

1. sale scommesse autorizzate dalla questura (articolo 88 del testo unico di pubblica sicurezza)

  1. sale gioco autorizzate dal comune (articolo 86 del testo unico di pubblica sicurezza)

 

Per le sale scommesse, come hanno evidenziato gli amministratori, parrebbe non esserci margine di intervento regionale e comunale, posto che si tratta di attività munite di autorizzazione di pubblica sicurezza di un organo dello Stato, mai trasferite a regioni ed enti locali, autorizzazione che viene rilasciata senza particolari limitazioni se non quelle afferenti i requisiti morali del richiedente.

Per le sale gioco “comunali”, esclusa la possibilità di contingentare numericamente gli esercizi (il contingentamento è già previsto dalla normativa statale ed è legato al rapporto tra superficie del locale e numero di apparecchi da gioco installabili), i margini per regolamentarne l’attività (imponendo orari, distanze da luoghi sensibili, ecc.) sono piuttosto limitati, stante il tenore della legislazione vigente, della giurisprudenza in materia e, soprattutto, della liberalizzazione

in atto.

Alcuni giudici, come è stato rilevato nel corso dell’esame delle tre proposte, sostengono che l’eventuale regolamentazione comunale di questa attività sarebbe illegittima, in quanto

ispirata a finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, materia sulle quali vige la potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h, della Costituzione.

Da qui la necessità di procedere alla istituzione di un tavolo informale fra i sottoscrittori delle proposte di legge e gli uffici della Giunta regionale

(polizia locale, sanità, commercio, avvocatura) e del Consiglio regionale interessati proprio al fine di predisporre un possibile testo unificato delle tre proposte di legge.

 

Dopo le perplessità la prima bozza del provvedimento regionale.

Nel giugno scorso il Consiglio regionale ha votato a favore della assegnazione in sede redigente delle tre proposte di legge in materia di gioco. Sulla bozza, ormai in fase di definizione, parrebbero esserci ancora perplessità. Da qui la scelta di non includere l’esame della proposta nell’ordine del giorno della riunione prevista per la prossima settimana.

 

Nei giorni scorsi infatti la Commissione Sanità del Consiglio del Piemonte ha preso atto di una bozza di testo unificato delle tre proposte di legge nella stesura della quale si è tenuto conto dei suggerimenti, per le parti relativa competenza, dei Settori interessati della Giunta regionale.

 

Durante il dibattito però il primo presentatore della proposta di legge n. 255 ha richiesto che la stessa venga esaminata dalla Commissione separatamente dalle altre due proposte di legge, in quanto finalizzata a fornire ai comuni uno strumento legislativo utile a definire i criteri per l’insediamento delle sale da gioco.

Altri Consiglieri hanno invece rilevato la necessità che la Commissione proceda all’esame delle tre proposte di legge in modo congiunto, in quanto trattano di materia similare, ritenendo poco opportuna l’approvazione di due leggi regionali sul medesimo argomento.

Da qui la decisione di rinviare l’esame dei provvedimenti ad una prossima seduta, in modo da consentire ai Gruppi consiliari e ai sottoscrittori delle proposte di legge di valutare una possibile procedura condivisa su come affrontare l’esame delle tre proposte di legge, anche tenendo conto dell’ipotesi di testo unificato predisposta dagli uffici.

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