MEF. Le norme sulla revoca delle concessioni per le slot ostacolano l’illegalità

(Jamma) La norma disegna una disciplina specifica per tutte le situazioni che comportano la revoca o la decadenza della concessione. Viene introdotta una procedura che, nell’arco di 90 giorni, consente il passaggio delle attività dal concessionario revocato o decaduto agli altri concessionari della rete legale. E’ quanto precisa il ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione all’emendamento sulle slot machine inserito nel dl Salva Roma.

Il periodo di tempo di 90 giorni – spiega – e’ il minimo necessario a completare le relative procedure amministrative. Si sottolinea peraltro che la disposizione, prevedendo la risoluzione di diritto dei contratti che il concessionario revocato o decaduto intrattiene con i proprietari delle slot e con gli esercenti (baristi, tabaccai), consente a questi ultimi di transitare, senza lunghe interruzioni (a tutela del gettito e dei livelli occupazionali), verso la rete legale gestita dagli altri concessionari.
L’obiettivo che si intende perseguire e’ quello di evitare conseguenze negative, tra cui il rischio di infiltrazioni della criminalita’ organizzata, che potrebbero verificarsi in assenza di una precisa normativa sulla revoca o decadenza delle concessioni e per la gestione delle fasi di passaggio.

Articolo 2
(Concessioni di gioco)

 

I commi da 20-octies a 20-decies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt) e sistemi di gioco VLT (videolotteries). Il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Si ricorda che la proposta di legge recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (cd. delega fiscale), approvata dalla Camera in prima lettura e in discussione al Senato (A.S. 1058), prevede (articolo 14, comma 2, lettera l)) specifiche disposizioni volte a introdurre un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell’erogazione dei servizi di gioco.

In particolare, il nuovo comma 20-octies – al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti – disciplina l’interruzione anticipata per effetto di revoca ovvero di decadenza, disposte dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli per ragioni ascrivibili al concessionario, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries),di cui, rispettivamente, all’art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del TULPS (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). In particolare:

§         si prevede che le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ovvero della decadenza mantengano la loro efficacia per un periodo di novanta giorni dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione all’Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento; conseguentemente, le società già concessionarie continuano ad operare, anche con riguardo alla riscossione; per il medesimo periodo;

Si consideri che, per effetto di tali disposizioni, lo strumento convenzionale mantiene efficacia, nonostante il venir meno dello strumento amministrativo, cioè la concessione, che ne costituisce il necessario presupposto. Tale effetto, che inverte sul piano giuridico la fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione accessoria, richiede un’opportuna verifica, anche in considerazione delle conseguenze, sia pur limitate nel tempo, che la disposizione fa derivare dalla fattispecie. In particolare va sottolineata l’espressa previsione di permanenza di poteri pubblicistici, come quelli di riscossione, in capo a soggetti non più concessionari e quindi non più legittimati in base a provvedimento amministrativo.

§         per il medesimo periodo di tempo (90 giorni), le altre società concessionarie, titolari di diritti di gestione di sistemi di gioco VLT (videolotteries), possono esercitare opzione di subentro nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto;

Tale disposizione evidenzia un’altra conseguenza di quanto sopra rilevato. Infatti, ulteriore effetto dell’inversione sul piano giuridico della fisiologica connotazione del rapporto tra provvedimento amministrativo e convenzione accessoria è il subentro, con poteri temporalmente dimidiati, di altri concessionari nelle concessioni decadute o revocate, che risulteranno privi, pur destinatari di provvedimento amministrativo, di poteri di riscossione per 90 giorni. Non si chiarisce poi se il rapporto che si viene così a costituire richiederà una convenzione accessoria

§         il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione;

§         qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale;

§         i diritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive;

Occorrerebbe valutare se tale disposizione non possa configurarsi come un inadempimento contrattuale che potrebbe esser fatto valere dalle concessionarie in sede giudiziale.

§         I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla società subentrante dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamentidelle società optanti sono effettuati alla società già concessionaria;

§         i contratti con i proprietari di apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newsolt), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati sistemi di gioco VLT (videolotteries) si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni dalla data del provvedimento di revoca o decadenza;

§         la risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla-osta di esercizio rilasciati per gli apparecchi, relativamente ai quali è inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla-osta.

Sotto il profilo dei diritti di gestione, a seguito di revoca o decadenza dalla concessione, appare opportuno valutare le eventuali implicazioni della disciplina in esame sul piano dell’autonomia privatistica su cui poggiano sia gli strumenti convenzionali sia i diritti di proprietà degli apparecchi.

 

Il successivo nuovo comma 20-novies estende l’applicazione della predetta disciplina di revoca ai casi di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari delle concessioni di gioco in commento.

 

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