“Ringrazio l’onorevole Quartini e gli onorevoli interpellanti per aver posto l’attenzione sulla problematica del gioco online, non solo d’azzardo, che si sta sempre più diffondendo tra i giovani attraverso l’uso di smartphone e tablet. Al riguardo, devo premettere che – come ho già rappresentato in più occasioni -, presso il Ministero della Salute, opera l’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituiti ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2019, n. 189. Detto organismo svolge funzioni di monitoraggio della dipendenza dal gioco d’azzardo, individuazione e definizione degli interventi idonei, anche innovativi, per contrastare detta dipendenza, con riferimento, tra l’altro, all’ambito del gioco d’azzardo online. Tra i compiti essenziali dell’Osservatorio, vi è l’aggiornamento sulla base di evidenze scientifiche, delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo”.

E’ quanto ha affermato Marcello Gemmato (nella foto), Sottosegretario di Stato per la Salute, rispondendo all’interpellanza del Movimento 5 Stelle – a prima firma Quartini – con cui si chiedeva di intraprendere iniziative per assicurare, attraverso successivi provvedimenti, “l’adempimento da parte dello Stato del dovere, costituzionalmente protetto, di tutela della salute, salvaguardando le competenze specifiche del Ministero della salute, il ruolo indipendente dell’Osservatorio sull’azzardo nonché le funzioni dei comuni e delle regioni, rafforzando altresì il divieto di promozione pubblicitaria del gioco d’azzardo e contrastando l’impoverimento sociale ed economico della popolazione”.

“Con il decreto del Ministro della Salute 16 luglio 2021, n. 136 – ha aggiunto il Sottosegretario -, è stato poi emanato il regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico. Per quanto riguarda l’asserita assenza di disposizioni adeguate e coerenti al perseguimento degli obiettivi di tutela dei soggetti vulnerabili, nell’ambito dell’atto del Governo n. 116, avente ad oggetto il decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi d’azzardo a partire da quelli a distanza, ritengo doveroso segnalare che, già dall’elencazione dei principi fondamentali da osservare nell’esercizio del gioco pubblico, contenuti nell’articolo 3, viene espressamente citato, oltre alla tutela dei minori, lo sviluppo del gioco sicuro volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute, sia da quello dell’ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali, nonché la promozione del gioco responsabile diretto ad evitare forme anomale o distorte delle giocate, o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore.

Detti principi – ha proseguito Gemmato – rafforzano l’esigenza di assicurare la tutela del giocatore dal punto di vista della salute ed evitare anomalie e distorsioni suscettibili di generare dipendenza patologica. Tali principi trovano la loro esplicazione anche in più articoli del decreto legislativo, come ad esempio l’obbligo dell’adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore da parte dei soggetti titolari della concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi: articolo 6, comma 6, lettera e). L’obiettivo primario di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore, attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia: articolo 14, comma 1. L’istituzione della Consulta permanente dei giochi pubblici, ammessa in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento dell’attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo della ludopatia, così come recitato all’articolo 14 comma 3. Detta Consulta, peraltro, non sostituisce l’Osservatorio sul gioco ma lo affianca, avendo componenti, competenze e funzioni differenti. Il successivo articolo 15, inoltre, detta ben 8 criteri finalizzati alla tutela e alla protezione dal gioco patologico a cui dovranno adeguarsi i sistemi di gioco dei concessionari. Si tratta di misure di autolimitazione del gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro, limitazioni basate sugli importi depositati su un conto di gioco, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, basati sulle migliori pratiche internazionali di settore. Messaggi automatici durante il gioco che richiamino l’attenzione del giocatore sul tempo passato nel gioco, su quanto si è speso e sul superamento dei limiti preimpostati; obbligo di avere nei siti di gioco contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto; strumenti di autoesclusione dal gioco, temporaneo o anche definitivo; attivazione di canali di contatto e assistenza a disposizione dei giocatori, nonché formazione obbligatoria degli operatori del call center di contatto con i giocatori; monitoraggio dei livelli di rischio associato ai singoli giochi; presenza di strumenti idonei a garantire al concessionario un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.

Infine, rilevo che il cennato schema di decreto delegato è stato sottoposto al parere delle Commissioni V e VI della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, nel rilasciare il loro parere favorevole, hanno formulato alcune osservazioni richiedendo, tra l’altro, l’inserimento nel medesimo provvedimento del principio fondamentale da osservarsi nella gestione del gioco on line della promozione, comunicazione e informazione di messaggi ai soli fini sociali funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, ai fini della protezione dei giocatori e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili e al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico, riportanti l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio. Detta osservazione è stata recepita nel testo dello schema di decreto delegato, che è stato deliberato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, nella seduta di lunedì 11 marzo 2024, con l’inserimento di detto principio, lettera m), nell’articolo 3, comma 1, e ribadito al comma 3 dell’articolo 15. Alla luce di quanto rappresentato, posso confermare che sia la tutela della salute del giocatore, che la previsione di una comunicazione funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, risultano adeguatamente garantiti nell’ambito dell’emanando decreto legislativo”, ha concluso il Sottosegretario.

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