Respinto nelle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera l’emendamento riguardante il settore giochi, a firma Piccolotti e Ghirra (AVS), presentato al progetto di legge “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.
Durante la discussione, Francesca Ghirra ha evidenziato che l’emendamento Piccolotti 7.4 “è volto, in primo luogo, a prevedere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per definire i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica necessaria per consentire l’attuazione dei provvedimenti di disabilitazione, di cui all’articolo 2 del provvedimento (che attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d’urgenza, ndr)”. Ha poi affermato che “la medesima proposta emendativa provvede ai costi della piattaforma tecnologica attraverso i proventi derivanti dal gioco, anziché farli gravare su tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, come prevede il testo unificato”.
Di seguito il testo dell’emendamento:
“Sostituire il comma 3 con il seguente: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, come quantificati dal decreto di cui al precedente periodo, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sul maggior gettito derivante dall’incremento della misura del prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.
7.4. Piccolotti, Ghirra (AVS)