Riportiamo di seguito l’ordine del giorno alla Delega fiscale a firma Cattaneo (FI-PPE), inerente il mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell’offerta fisica di gioco, che durante l’esame di ieri in Aula alla Camera ha ottenuto parere favorevole:

La Camera, premesso che: la riforma fiscale è tra le priorità individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese e costituisce parte integrante della ripresa economica e sociale che si intende avviare anche grazie alle risorse europee; il disegno di legge dispone, tra l’altro, che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, confermando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose; in particolar modo, l’articolo 13 del provvedimento conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e reca l’indicazione dei principi e dei criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l’altro, alla dislocazione territoriale degli esercizi, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, ed alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze; al comma 2, lettera b), del medesimo articolo è disposto che uno dei criteri direttivi specifici sia quello di disciplinare adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire ai partecipanti alle procedure di affidamento delle relative concessioni la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati; considerato che: numerose regioni e provincie autonome italiane hanno legiferato in modo disomogeneo tra loro e disallineato con le disposizioni nazionali in materia concessoria, creando disparità e diverse zone di concentrazione dell’offerta rispetto ad una domanda diffusa di prodotti di gioco con vincite in denaro; la legge provinciale n. 13 del 2015 della provincia autonoma di Trento ha generato numerose controversie giudiziarie in merito alla collocazione sul territorio delle attività di gioco;
la legge regionale n. 5 del 2013, e le successive Determinazioni regionali attuative della regione Emilia-Romagna, che rendono operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da luoghi sensibili, sono pure oggetto di svariate controversie legali ed al contempo della chiusura di decine di punti vendita e della perdita di lavoro di centinaia di occupati; il parere del Consiglio di Stato n. 01057/2019 relativo alla richiesta dell’Ufficio legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze riguardo le procedure di selezione per l’affidamento delle nuove concessioni di scommesse ha di fatto bloccato la preparazione di tale procedura in mancanza dell’attuazione dell’intesa Stato – regioni del 2017 del 7 settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), rilevando diverse criticità, in primis in merito ai rapporti con le autonomie territoriali; il criterio di delega in materia di pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco non specifica che tale disciplina si applichi a tutte le tipologie di giochi con vincite in denaro, impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere nei decreti legislativi delegati:

a) il mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell’offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l’offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata;

b) la tutela, nell’interesse erariale del miglior espletamento delle future procedure selettive, degli avviamenti già esistenti, stante la già avvenuta riduzione dei punti vendita legali degli ultimi anni, attraverso il mantenimento dell’attuale distribuzione dell’offerta dei differenti prodotti regolamentati e del riequilibrio della stessa nelle aree territoriali in cui essa non sia coerente con i parametri demografici ed economici;

c) la limitazione – ancora in relazione alle future procedure selettive – della possibilità di avviare nuovi punti di vendita rispetto agli attuali, eccetto nel caso in cui non si verifichino spostamenti degli attuali punti o nel caso in cui nuovi punti siano insediati in zone dei comuni interessati oggi non presidiate dall’offerta legale dei singoli prodotti di gioco in concessione.

9/1038-A/52. Cattaneo (FI-PPE)

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