Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio accoglie il ricorso di un operatore di scommesse contro la tassa salvasport dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse.

Il Tar ribadisce di ” che la Sezione si è occupata di una serie di contenziosi analoghi concludendo per l’infondatezza delle pretese avanzate dagli operatori economici (si veda per tutte la sentenza n. 13057/2023), ritenendo che il finanziamento del Fondo (così come il suo effettivo utilizzo) non interferisse con il prelievo tributario, che era determinato in valore percentuale (0,5% del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e che, come previsto dalla disposizione, rimaneva acquisito all’erario, senza limiti in valore assoluto (a differenza del Fondo, alimentato dal prelievo).

In sede di appello avverso le decisioni in tal senso assunte dalla Sezione, il Consiglio di Stato ha riformato le predette statuizioni ritenendo che “l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, sia esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza, a definitivo corollario, che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario limite implicito al prelievo, sulla scorta del legame teleologico perseguito dal legislatore”.”