Il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi, lunedì 6 maggio 2024, alle ore 17.30 a Palazzo Chigi. Tra i punti all’ordine del giorno lo schema di decreto legge “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, che fa riferimento anche all’ippica. In particolare, si tratta dell’articolo 2 “Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura e in materia di compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano”, presente nella bozza dello schema di decreto portato questa mattina in Preconsiglio dei Ministri.

Di seguito il testo dell’articolo 2:

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura e in materia di compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano)

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67 con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, complessivamente quantificabili in 83 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui. …

3. All’articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è soppresso il primo periodo;

b) dopo il comma 7, è aggiunto il comma 7-bis: “7 bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l’INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all’articolo 9 quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”;

c) dopo il comma 7-bis è aggiunto il comma 7-ter: “7-ter. L’INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.

4. All’attuazione del presente articolo, l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica.

5. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un’indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un’indennità aggiuntiva. L’ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge”.