“Il TAR – precisa l’avvocato Lino Barreca, legale della società concessionaria Global Starnet, – ha ritenuto l’assenza di danno grave ed irreparabile perché attualmente la concessione prosegue in virtù della proroga

Il TAR non si è comunque pronunziato sulla questione di fondo, ossia sul fatto che il D Lvo 159  del 2011 (applicabile al sequestro Global Starnet anche se com’è noto non ha nulla a che vedere con vicende antimafia), come più volte spiegato dal GIP nei propri provvedimenti, prevale sulla decadenza e quindi l’autorizzazione del GIP ex art. 41 del D Lvo 159/11  reiterata e ribadita in varie sedi garantisce e garantirà per tutta la durata del sequestro la continuità aziendale di Global Starnet. 

Ciò onde evitare strumentali allarmismi. Da parte nostra faremo comunque sicuramente appello  al CdS”. 

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9919 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Scuderi, Carmelo Barreca e Stefano Vinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Custodia Giudiziaria della società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

  • della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, a firma del Direttore Centrale ad interim della Direzione Giochi Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “Concessionario -OMISSIS- in Amministrazione Giudiziaria. Provvedimento di decadenza nr. 33796 del 27 marzo 2017. Comunicazione – Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 6470”;
  • della nota prot. n. -OMISSIS-/RU del -OMISSIS-, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “Concessionario di Stato -OMISSIS- in Amministrazione Giudiziaria – Sentenza del Consiglio di Stato n. 6470/2021 – Comunicazione dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di decadenza n. 33796 del 27 marzo 2017”;
  • della nota prot. n. -OMISSIS-/RU del -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Giochi Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “Concessionario -OMISSIS- in Amministrazione Giudiziaria. Provvedimento di decadenza n. 33796 del 27 marzo 2017. Attività meramente esecutive conseguenti alla comunicazione prot. n. -OMISSIS- del 9 giugno 2022”;
  • della nota prot. n. -OMISSIS-/RU del -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Giochi Ufficio Apparecchi da Intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “Concessione -OMISSIS- in Amministrazione Giudiziaria. Provvedimento di decadenza nr.33796 del 27 marzo 2017. Indicazioni operative e attività conseguenti alla comunicazione prot.n. -OMISSIS- del 9 giugno 2022”;
  • dell’avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 30/06/2022, avente ad oggetto “PROROGA DELLE CONCESSIONI PER LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL T.U.L.P.S.”, nella parte in cui avvisa e comunica che “Tale proroga non può essere applicata al concessionario -OMISSIS- il quale, in attuazione del provvedimento di decadenza nr. 33796 del 27 marzo 2017, divenuto definitivamente efficace e inoppugnabile, cesserà le proprie attività il 31 dicembre 2022.”;
  • di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusa, ove occorra, la nota del 14/07/2022, a firma del Dirigente della Direzione Giochi-Ufficio apparecchi da intrattenimento di ADM, avente ad oggetto “Concessionario -OMISSIS- in Amministrazione Giudiziaria. Provvedimento di decadenza nr. 33796 del 27 marzo 2017. Chiarimenti in merito a Vostra comunicazione prot. n. 114/2022”;
    PER QUANTO RIGUARDA IL PRIMO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 29 SETTEMBRE 2023
  • della nota (Determinazione Direttoriale) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27.06.2023 prot. n° -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Giochi Dott. Mario Lollobrigida, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali,
    PER QUANTO RIGUARDA IL SECONDO ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 10 OTTOBRE 2023
  • della nota (Determinazione Direttoriale) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26.09.2023 prot. n° -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Direzione Giochi Dott. Mario Lollobrigida, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, con cui è stata disposta una proroga della concessione di gioco per soli tre mesi, diversamente dalla generale proroga ex lege al 31.12.2024 che riguarda tutti gli analoghi concessionari della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
1) il secondo atto di motivi aggiunti del 10 ottobre 2023 (a cui inerisce l’istanza cautelare di cui trattasi) è volto ad impugnare il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26 settembre 2023, con cui l’Amministrazione resistente ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2023 la previa sospensione amministrativa degli effetti dell’atto di decadenza dalla concessione (atto di decadenza già ritenuto legittimo dal Giudice Amministrativo sia in primo che in secondo grado), e quindi facoltizzato l’amministrazione giudiziaria della società ricorrente a proseguire pro tempore la raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento;
2) quindi la determinazione impugnata, lungi dal determinare alcuna inibizione o interruzione immediata dell’attività dell’amministrazione giudiziaria, ne consente anzi un’eccezionale prosecuzione provvisoria, e ciò a dispetto di un provvedimento di decadenza da tale attività la cui legittimità è già stata confermata da questo TAR e dal Consiglio di Stato;
3) quanto precede sembra escludere l’esistenza di qualsiasi pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile ex art. 55 c.p.a.;
4) quanto all’interinalità degli effetti dell’atto impugnato e al conseguente stato di incertezza che essa può innescare (viste le riferite perdite di clientela e le maggiori difficoltà riscontrate dalla ricorrente nel processo di alienazione del ramo d’azienda), il Collegio rileva che non è stata fornita alcuna puntuale dimostrazione di tali ricadute negative, essendo state queste ultime soltanto asserite ma non anche provate;
5) né la prova di tali conseguenze negative dell’atto impugnato può evincersi dal prospetto redatto dall’odierna ricorrente in data 2 novembre 2023 (cfr. deposito della ricorrente del 4 novembre 2023), atteso che i dati estraibili da tale prospetto sulla riferita “emorragia” di clienti non sembrano assumere la consistenza di un pregiudizio “grave” ed “irreparabile”, quale quello prescritto dall’art. 55 c.p.a. ai fini della concessione della tutela cautelare;
6) in ragione di quanto sopra esposto, pertanto, l’istanza cautelare de qua – in disparte la questione controversa dell’effettiva legittimazione ad agire dell’odierna ricorrente (per la cui delibazione sono opportuni i maggiori approfondimenti della sede di merito) – appare sprovvista del requisito del periculum in mora; 
7) sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) respinge l’istanza di misure cautelari.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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