Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) ha accolto il ricorso di Google Ireland Limited, contro la sanzione dell’AutoritĆ  per le Garanzie nelle Comunicazioni Roma (AGCOM), per la quale aveva giĆ  concesso la sospensiva.

Nel testo della sentenza nel merito si legge: “La SocietĆ  Google Ireland Limited (ā€œGoogleā€) ĆØ stata sanzionata per la somma di euro 750.000 dallā€™AutoritĆ  per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n 275/22/CONS del 19 luglio 2022, per la violazione della disposizione normativa contenuta nellā€™art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96; con la medesima ordinanza ĆØ stata disposta la rimozione dei contenuti vietati.

In dettaglio, la sanzione deriva dalla violazione del divieto di pubblicitĆ  del gioco dā€™azzardo, stabilito dalle disposizioni appena richiamate, in ragione della presenza sulla piattaforma ā€œYouTubeā€ gestita da Google di numerosi video (…), atti a promuovere siti Web di gioco dā€™azzardo che offrono vincite in denaro.

La responsabilitĆ  della societĆ  ricorrente sarebbe riconducibile alla qualitĆ  di fornitore della piattaforma dove vengono trasmessi in streaming i video contestati, per la diffusione della pubblicitĆ  vietata ai sensi dellā€™art. 9 del Decreto DignitĆ .

Con il presente ricorso viene impugnata la descritta sanzione articolando plurime censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si ĆØ costituita lā€™AutoritĆ  intimata, tramite lā€™Avvocatura dello Stato, per resistere allā€™accoglimento del ricorso.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 7220/2022, ha accolto lā€™istanza di sospensiva ritenendo la posizione di Google riconducibile a quella di un mero ā€œhosting providerā€, e dunque non suscettibile di sanzione secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza italiana ed europea.

Allā€™udienza del 18 luglio 2023 il ricorso ĆØ stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso ĆØ fondato.

Come giĆ  evidenziato da questo Tribunale in causa analoga (sentenza n. 11036/2021 a cui si rinvia per maggiori riferimenti) va riconosciuta, anche nel caso di infrazione al divieto di pubblicitĆ  del gioco dā€™azzardo, lā€™esenzione da responsabilitĆ  degli hosting provider, quando questi si limitino alla messa a disposizione di uno spazio virtuale su cui gli utenti possono caricare i propri contenuti (ex art. 1, co. 5, lett. d) della Direttiva E-Commerce), non abbiano compartecipato effettivamente alla realizzazione dellā€™illecito e abbiano adottato tutti gli accorgimenti per rimuoverne con celeritĆ  le conseguenze pregiudizievoli allā€™interesse tutelato.

Come infatti disposto dallā€™art. 16 D.lgs. 70/2003, in attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della societĆ  dell’informazione nel mercato interno, ā€œnella prestazione di un servizio della societĆ  dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non ĆØ responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attivitĆ  o l’informazione ĆØ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceitĆ  dell’attivitĆ  o dell’ informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autoritĆ  competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accessoā€.

Tali disposizioni costituiscono espressione di principi generali applicabili anche al caso di specie, in quanto individuano e delimitano la responsabilitĆ  degli operatori che prestano ā€œservizi della societĆ  dellā€™informazioneā€ (cfr. in argomento Corte di Giustizia – Grande Sezione, 23 marzo 2010, n. 236; Corte di Giustizia – Grande Sezione decisione del 22.6.2021; Cassazione civile sez. I, 16 settembre 2021, n. 25070; Cons. di Stato, sez. VI, 18 maggio 2021 n. 3851); la responsabilitĆ  del prestatore deve quindi essere valutata alla luce del ruolo dallo stesso svolto e riconosciuta solo quando questo sia stata di natura attiva, non potendo, diversamente, tale soggetto essere ritenuto responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta di un inserzionista salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attivitĆ  di tale inserzionista, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare lā€™accesso agli stessi; nel caso di specie dalla descrizione dellā€™illecito resta indimostrata una condotta consapevole e partecipativa di Google Ireland allā€™attivitĆ  promozionale vietata, risultando invece la celere rimozione dalla piattaforma dei video contestati dallā€™AutoritĆ  resistente.

CiĆ² premesso, reputa il Collegio che, dovendosi il servizio offerto dalla piattaforma ā€œYouTubeā€ qualificare in termini di ā€œhostingā€, la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalitĆ  alla diffusione del messaggio ed elaborazione di questā€™ultimo dal sistema utilizzato) non sia di per sĆ© sufficiente, alla luce del riportato quadro normativo e giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilitĆ  del gestore della piattaforma per la violazione del ā€œDecreto DignitĆ ā€.

In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere accolto; assorbite le ulteriori censure.

Data la particolaritĆ  delle questioni giuridiche implicate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite”.

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