La Sezione della Campania della Corte dei Conti ha respinto la richiesta della Procura della stessa Corte nei confronti di una concessionaria chiamata in giudizio per omessa tempestiva disattivazione dei terminali di gioco, ovvero violazione degli obblighi di servizio in tema di controllo delle giocate anomale.

Il procedimento in questione vedeva coinvolta una società concessionaria di gioco pubblico alla quale veniva contestata la violazione dell’obbligo di controllo sul punto di distribuzione del gioco.

Nello specifico si fa riferimento alla vicenda di un operatore di gioco al quale, nel 2016, veniva portato in giudizio dalla Corte dei conti per contestargli il pagamento di oltre 580 mila euro per danno erariale conseguente al mancato riversamento dei proventi derivanti dalla raccolta di giocate.

Nel corso del giudizio emerse che le giocate in questione erano state fatte da un ricevitore di Napoli al 10eLotto, in modo ‘reale’ e non virtuale, “in ragione dello stato di incapacità di intendere e di volere procurato quella notte dall’improvviso stato confusionale e di totale incoscienza che lo aveva portato, successivamente, al ricovero in una struttura psichiatrica”.

Secondo la versione dell’esercente non vi era stato né incasso di denaro da parte di terzi giocatori né pagamento di vincite, da qui un possibile concorso di responsabilità di quanto accaduto in capo alla stessa Amministrazione dei Monopoli, la quale, invece di intervenire immediatamente per bloccare il sistema, solo alcune settimane dopo i fatti aveva iniziato il procedimento amministrativo per la revoca della concessione.

Successivamente, in sede di giudizio, il soggetto veniva prosciolto. Dalla documentazione prodotta erano infatti emerse una serie di circostanze che dimostravano lo “stato di incapacità di intendere e di volere del convenuto che escluse la sussistenza dell’elemento psicologico (in quanto lo stato patologico ha impedito la formazione di una volontà)”.

La stessa Corte dei conti sollevava l’Agenzia delle Dogane da ogni responsabilità ritenendo non dovuto il risarcimento per danno.

A distanza di anni da quella pronuncia la vicenda si apriva su un altro fronte, con la chiamata in giudizio del concessionario per omessa tempestiva disattivazione dei terminali di gioco, ovvero violazione degli obblighi di servizio in tema di controllo delle giocate anomale. La conseguenza potrebbe profilarsi nel riconoscimento di un danno erariale.

Con atto di citazione depositato nel dicembre 2023 la Procura della Corte dei Conti della Campania conveniva così in giudizio Lottoitalia s.r.l. per sentirla condannare al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Campania sede di Napoli, di un importo pari a complessivi € 584.600 euro. La contestazione faceva riferimento al rapporto concessorio intercorrente fra A.D.M. e Lottoitalia , regolato da convenzione sottoscritta

nel 2016, che richiama le condizioni previste e dal quale si evinceva che il concessionario “è responsabile in solido del versamento dei proventi erariali del gioco del lotto automatizzato e degli altri giuochi numerici a quota fissa effettuata dal punto di raccolta della rete distributiva fisica, per omessi versamenti occorsi successivamente al provvedimento di sospensione emanato da A.D.M”. Sempre in base a detto atto regolatorio del rapporto di servizio, “il concessionario Lottoitalia riteneva il diritto di acquisire dalle giocate anomale gli aggi della riscossione pari al 6%, nonostante il mancato incasso per A.D.M”.

Alla concessionaria venivano contestati violazioni alla convenzione sottoscritta con ADM per omesse segnalazioni di anomalie, date dai comportamenti illegali e irregolari dei punti vendita fisici, e in violazione di quanto previsto dalla Convenzione, essendo “il concessionario espressamente obbligato a garantire il regolare funzionamento e lo sviluppo delle risorse tecnologiche attraverso il mantenimento e il monitoraggio della continuità del servizio e l’efficienza senza soluzione di continuità dell’infrastruttura informatica”.

Da una attenta disamina dei fatti, ovvero della procedura della sospensione della raccolta di gioco e dalla disattivazione dei terminali, emergeva però che c’era stato in quella occasione nessun disservizio procurato dalla concessionaria, e quindi nessun danno erariale. Non può neanche dirsi che l’elenco degli insoluti, da cui si evinceva

il mancato riversamento della raccolta dei proventi del gioco da parte del

ricevitore, fosse stato inviato in ritardo. La Corte dei Conti, sezione della Campania, ha perciò ritenuto non esserci stata nessuna “condotta omissiva della mancata segnalazione delle anomalie e il venir meno all’obbligo di garantire

il funzionamento”.

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