La Corte dei conti ha aperto un procedimento nei confronti di una società concessionaria di gioco pubblico contestando la violazione dell’obbligo di controllo sul punto di distribuzione del gioco.

Nello specifico si fa riferimento alla vicenda di un operatore di gioco al quale, nel 2016, veniva portato in giudizio dalla Corte dei conti per contestargli il pagamento di oltre 580 mila euro per danno erariale conseguente al mancato riversamento dei proventi derivanti dalla raccolta di giocate.

Nel corso del giudizio emerse, come riferito dallo stesso imputato, che le giocate in questione erano state fatte dallo stesso soggetto, in modo ‘reale’ e non virtuale, in ragione dello stato di incapacità di intendere e di volere procurato quella notte dall’improvviso stato confusionale e di totale incoscienza che lo aveva portato, successivamente, al ricovero in una struttura psichiatrica.

Secondo la versione dell’esercente non vi era stato né incasso di denaro da parte di terzi giocatori né pagamento di vincite, da qui un possibile concorso di responsabilità di quanto accaduto in capo alla stessa Amministrazione dei Monopoli, la quale, invece di intervenire immediatamente per bloccare il sistema, solo alcune settimane dopo i fatti aveva iniziato il procedimento amministrativo per la revoca della concessione.

Successivamente, in sede di giudizio, il soggetto veniva prosciolto. Dalla documentazione prodotta erano infatti emerse una serie di circostanze che dimostravano lo stato di incapacità di intendere e di volere del convenuto che escluse la sussistenza dell’elemento psicologico (in quanto lo stato patologico ha impedito la formazione di una volontà).

La stessa Corte dei conti sollevava l’Agenzia delle Dogane da ogni responsabilità ritenendo non dovuto il risarcimento per danno.

A distanza di anni da quella pronuncia la vicenda si apre su un altro fronte, con la chiamata in giudizio del concessionario per omessa tempestiva disattivazione dei terminali di gioco, ovvero violazione degli obblighi di servizio in tema di controllo delle giocate anomale. La conseguenza potrebbe profilarsi nel riconoscimento di un danno erariale. c.a. JAMMA

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