Nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma il Giudice adito accoglie la richiesta avanzata dal Gestore, difeso dall’avv. Massimiliano Ariano, di nomina di C.T.U ritenendo necessario «UN APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO» al fine di verificare se «in concreto, in relazione alla somma richiesta in via monitoria risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege».

Il Gestore, tramite l’avv Massimiliano Ariano, si era opposto all’ingiunzione di pagamento avanzata dal concessionario avente ad oggetto la nota QUOTA LEGGE DI STABILITA’ di riduzione compensi; in estrema sintesi contestando che l’importo intimato risultava determinato in base ad un riparto non conforme al principio della progressività alla stregua del quale il taglio andava determinato in proporzione al volume di raccolta delle macchine e alla reale percentuale di partecipazione alla distribuzione dei compensi come stabiliti nel contratto di rete.

Introitato il giudizio per la decisione il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo ritenendo fondati i rilievi avanzati dal Gestore in ordine alle modalità di quantificazione del relativo taglio e ha ritenuto pertanto necessario l’espletamento di CTU sulla base del seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, assunta ai sensi dell’art. 213 c.p.c. ogni necessaria informazione presso i Pubblici Uffici, il CTU: 1) tenuto conto del numero degli apparecchi riferibili alla opposta e alla opponente, nonché della tipologia di detti apparecchi, nonché della partecipazione alla distribuzione del compenso in base agli accordi contrattuali in essere per il 2015, accerti quale sia la quota parte del versamento gravante sulla opponente; 2) verifichi pertanto se in concreto, in relazione alla somma richiesta in via 2 monitoria, risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege,”;

E’ la prima volta che un Giudice, in un giudizio afferente al noto PRELIEVO FORZOSO, decida di avvalersi dell’ausilio di un Consulente, ritenendo insufficienti gli elementi individuati dal Concessionario per la determinazione della quota di riduzione dei compensi, dovendo, viceversa, estendere l’esame ad altri fattori in ossequio alla regola della proporzionalità.

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