Prima applicazione al Tribunale civile di Ivrea dell’Ordinanza della Corte di Cassazione del 17 ottobre 2023, con cui è stato affermato il presupposto della installazione di computer a libera navigazione con possibilità di connessione, da parte dei clienti, a portale di gioco, a condizione che si tratti di scelta libera e consapevole. Nel caso di Ivrea, l’esercente, titolare di PVR, era stato attinto sia da processo penale per il reato di cui all’art.4 legge 401/89, sia dalla sanzione “Balduzzi”. Il tutto scaturito da esposto anonimo di un cliente che lamentava di essersi veduto negare il pagamento di una vincita presso il PVR stesso.

L’esercente, assistito dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, sia in sede penale che civile, è stato assolto nel processo penale con formula il fatto non sussiste.
In seguito, con Sentenza del 25 ottobre 2023, il medesimo esercente si è anche veduto annullare la sanzione Balduzzi dal Tribunale di Ivrea.

Questi in sintesi i principi espressi dal Tribunale di Ivrea nella Sentenza civile:
– non sussiste un divieto generalizzato di installazione di postazioni web a libera navigazione;
– ai fini sanzionatori occorre che le postazioni siano in concreto destinate al gioco e a tal fine non è sufficiente valorizzare il fatto che la navigazione sia libera (senza filtri) e che la sala, svolgente funzioni di PVR, si presenti internamente ed esternamente simile ad una sala scommesse terrestre, con cartelli apposti sui muri circa il divieto di accesso ai minori e vetrofanie;
– è neutra la circostanza che i computer siano in modalità tale da non registrare la cronologia di navigazione, trattandosi di madalità funzionale alla riservatezza dei giocatori;
– nel caso di specie non è stata rilevata alcuna navigazione preimpostata verso siti di gioco.

Sulla base di tali argomenti, il Tribunale ha richiamato i principi di legalità e tassatività in materia sanzionatoria amministrativa, affermando come nella materia stessa resti esclusa ogni possibilità di estensione analogica. Sulla base di tale assunto, il Tribunale – accogliendo le tesi degli avvocati Ripamonti – ha affermato che la norma sanzionatoria Balduzzi richieda, quindi, una prova effettiva circa il fatto che l’esercente abbia destinato i computer, in via sistematica, proprio al gioco online. Ha aggiunto e ribadito il Tribunale come la norma sanzionatoria Balduzzi non possa intendersi come divieto generalizzato di utilizzo di apparecchiature installate presso pubblici esercizi che consentano l’accesso a piattaforme di gioco, nè tantomeno può essere inteso come generico obbligo in capo al gestore di impedire tale accesso.

A rafforzare tale impostazione, il Giudice ha richiamato una nota della Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) con cui la stessa Agenzia affermava come il limite alla installazione dei computer a libera navigazione presso Internet point svolgenti funzioni di PVR sia rappresentato dalla preimpostazione a portali di gioco o navigazione vincolata. Nota prodotta dalla difesa. Infine il Tribunale di Ivrea ha richiamato le recenti Ordinanze interlocutorie della Corte di Cassazione ed i principi in esse richiamati.

L’avv.Marco Ripamonti ha così dichiarato: “Si tratta di una Sentenza giusta ed aderente al dettato di legge che mette in pratica un principio contemplato nell’Ordinanza 17.10.2023 resa dalla Corte di Cassazione, emessa in un giudizio in cui abbiamo impugnato una sentenza di Corte d’Appello di Lecce, secondo cui sussisterebbe un divieto assoluto di installazione di postazioni Web. Certamente siamo stati agevolati dalla precedente pronuncia penale assolutoria resa dallo stesso Tribunale di Ivrea in favore del titolare del PVR. Si è trattato di un processo piuttosto complesso nel quale il difensore che ha curato interamente il caso in mia vece, l’avv. Riccardo Ripamonti, ha trattato una serie di argomenti piuttosto articolati e non sempre di immediato approccio, inerenti il gioco a distanza, quali l’istanza di prelievo e la gestione del conto di gioco. Il tutto era scaturito da esposto anonimo, poi ritenuto infondato è inattendibile”.

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