L’Agenzia delle Entrate risposto ad una richiesta di interpello di una azienda che fornisce servizi attraverso una piattaforma a gamer. La società ha illustrato i servizi che intende fornire.

Il primo riguarda la richiesta da parte dei giocatori/clienti di trovare terze parti disposte a giocare in loro vece per l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco.

Una volta che il giocatore/cliente richiede il servizio acquistandolo sulla piattaforma della Società, quest’ultima in automatico lo registra su un pannello condiviso (c.d. admin panel) così da essere visto dai prestatori di servizio che a loro volta potranno prenotarsi per evaderlo, senza alcuna interazione da parte loro con il giocatore/ cliente. L’Istante precisa che l’attività di ricerca del prestatore del servizio sarà quasi del tutto automatizzata e che si preoccuperà della buona riuscita del servizio mettendo a disposizione degli utenti un servizio clienti pronto a risolvere eventuali problemi. Per la Società, dunque, questo servizio si sostanza nella messa in contatto del giocatore/cliente con il prestatore di servizio, in via quasi del tutto automatica e tramite mezzi elettronici.

Il secondo servizio che intende offrire è quello di coaching, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare dai prestatori di servizio, definiti dall’istante ”giocatori professionisti” ovvero ”giocatori PRO”. A differenza del servizio di potenziamento avatar, in questo caso c’è un’interazione tra il giocatore professionista e il giocatore/cliente per finalità ludiche e di insegnamento.

Dal punto di vista operativo, il giocatore/cliente seleziona il videogioco per il quale è interessato a ricevere il servizio di ”coaching”, inserisce le informazioni di base (come, per esempio, quantità di ore giocabili, preferenza di data e orario) e la Società in automatico invia la richiesta di coaching sul ”admin panel”, a cui come già detto accedono tutti i prestatori di servizio disponibili i quali, a loro volta, si prenotano in autonomia per rendere la lezione. Anche in questo caso, l’Istante si preoccupa della buona riuscita del servizio mettendo a disposizione degli utenti un servizio clienti pronto a

risolvere eventuali problemi.

Per l’Agenzia delle Entrate l’Istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Dalla documentazione fornita, si evince peraltro che il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all’Istante dal quale riceve un compenso. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi che il servizio reso dall’Istante non si limiti ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ”includa” anche la prestazione del giocatore PRO che

l’Istante vende al cliente come se fosse propria.

In altri termini, l’Istante rende a valle un servizio più ampio che include una componente essenzialmente automatizzata (cioè la ricerca del giocatore PRO) e un’altra componente che consiste nel consentire al cliente l’avanzamento del livello del proprio avatar all’interno del videogioco e nel cui ambito l’aspetto dell’intervento umano appare fondamentale (linee guida risultanti dalla 108° riunione del Comitato IVA, documento C, punti 4 e 10).

In conclusione si tratta quindi di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7 ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22 per cento.

Per quanto riguarda il servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti

possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. Giocatore professionista ovvero giocatore PRO. Trattandosi di un servizio reso in modo interattivo e, quindi, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore, è escluso che lo stesso possa qualificarsi come servizio ”elettronico” (articolo 7, par. 3, lett. j) del Regolamento di esecuzione).

Si può pertanto concludere, come suggerito dall’Istante, che il servizio di ”coaching”, ricada fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7 quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.

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