Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha accolto – tramite ordinanza – il ricorso presentato da una società contro Unione Comuni Sorbara e Regione Emilia Romagna in cui si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina del responsabile dell’area dei servizi al territorio dell’unione n. 433 del 21/10/2020, avente ad oggetto l’individuazione degli esercizi a cui applicare la l.r. 5/2013 s.m.i. in materia di ludopatie nei comuni appartenenti all’Unione Comuni del Sorbara, con particolare riferimento alla parte in cui contempla l’esercizio commerciale della ricorrente tra quelli ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal luogo sensibile più vicino e che quindi non potranno continuare ad esercitare nell’attuale collocazione l’attività di sala giochi o sala scommesse; della successiva determina n. 555 del 18/12/2020, con la quale la stessa disciplina è stata estesa ai punti di raccolta delle scommesse (cd. Corner) di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del d.l. N. 223/2006, conosciute dalla ricorrente in occasione dell’accesso agli atti concesso solo parzialmente a seguito di istanza scaturita dalla comunicazione di avvio del procedimento prot. N. 2330 del 25.01.2021, finalizzato all’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività nella sua sede attuale nel quale è ribadita l’errata ubicazione della sala giochi della ricorrente; di ogni altro atto presupposto o conseguente, connesso o collegato, con particolare riferimento a: la deliberazione della giunta dell’Unione n. 72 del 29.12.2017, avente ad oggetto mappatura dei luoghi sensibili del territorio dei comuni appartenenti all’Unione Comuni del Sorbara ai fini dell’applicazione della l.r. 5/2013 e successive modificazioni (non conosciuta dal ricorrente in quanto non ostesa in sede di accesso, né presente sul portale istituzionale dell’Unione); la deliberazione della giunta dell’Unione n. 15 del 07.03.2018, con la quale sono state apportate alcune rettificazioni alla precedente, che conteneva meri errori materiali sull’individuazione di determinati luoghi sensibili; nonché ove occorra della dgrer n. 831 del 12/6/2017 e del suo allegato, recante modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito; della dgrer n. 68 del 21.01.2019, avente ad oggetto modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. Corner) ai sensi dell’art. 6, comma 2bis della l.r. N. 5/2013 e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017; del provvedimento di chiusura/delocalizzazione che dovesse essere adottato nei confronti della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti:  della determina del responsabile servizio Suap dell’Unione Comuni del Sorbara n. 17871 del 5/8/2021, che dispone la cessazione e la chiusura, entro dieci giorni, dell’attività di sala scommesse sita a Castelfranco Emilia.

Per i giudici: “Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari di cui ai motivi aggiunti in considerazione del dimostrato pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, fermo restando la necessità di approfondimenti sul piano fattuale in merito al motivo di gravame inerente le misurazioni delle distanze della sala gioco in questione dai luoghi sensibili di cui alla normativa regionale;

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 febbraio 2022.

Spese compensate”.

Articolo precedenteIppica, inizio corso allievi guidatori
Articolo successivoScommesse Premier League: Cristiano Ronaldo, nuovo esordio con lo United. La doppietta al Newcastle in quota a 3,90 su Sisal.it