Il Tribunale di Foggia ha dato ragione al titolare di un esercizio pubblico sanzionato per 20.000 euro per la violazione dell’art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012 convertino in legge 189/2012, ovvero per l’utilizzo di apparecchi irregolari per il gioco d’azzardo.

A seguito di un controllo i minilitari della Guardi di Finanza avevano rilevato la presenza di 8 PC idonei a consentire la connessione a siti di gioco on line, in mancanza dell’autorizzazione prescritta per l’esercizio dell’attivitร  di internet point. Successivamente era stata anche disposto il sequestro degli 8 PC.

Il titolare dell’esercizio pubblico si era opposto al provvedimento sostenendo โ€œche le apparecchiature rilevate e sequestrate erano prive delle caratteristiche tecniche e funzionali richieste per la configurabilitร  dell’illecito contestato, trattandosi di normali PC utilizzati dagli avventori per la navigazione libera sul web e non per la connessione diretta ed esclusiva a siti di gioco on lineโ€.

Il giudice del Tribunale di Foggia, nella sua ordinanza , ricorda che โ€œl’art. 7 comma 3-quater del d.l. 158/12 dispone: โ€œFatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivitร  di offerta di giochi con vincita in denaro, รจ vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autoritร .โ€.

Da qui la considerazione che la norma โ€œ deve intendersi limitatatamente applicata ai collegamenti cosiddetti โ€œa circuito chiusoโ€, bloccati sul sito o sui siti di gioco on line, costituiti โ€œper lo piรน da una struttura dotata di schermo touchscreen, tastiera di comando anche virtuale a dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identitร , l’inserimento della smart card che abilita al gioco e l’introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzataโ€ e non anche all’utilizzo in esercizi pubblici di p.c. a navigazione libera (come nel caso di specie) di per sรฉ soli non idonei a consentire ai clienti privi di conto di gioco di giocare sulla piattaforma di un concessionario e che siano destinati in via ordinaria a consentire a chiunque la libera navigazione in internet per il soddisfacimento di esigenze prevalentemente estranee al mondo dei giochi on lineโ€.

Nel caso specifico โ€œnon emergono elementi di fatto idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, la specifica finalitร  di consentire la connessione diretta degli apparecchi ai siti di gioco on line.

In particolare: non risulta il re-indirizzamento in homepage su un sito di gioco on line, nรฉ risulta inibito l’accesso anche ad altri sitiโ€.

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