“Dal 1° gennaio 2024 i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (infra “destinatari”) sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023 (1). Avuta presente la possibilità per i destinatari di ascrivere l’operatività segnalata a determinati “fenomeni” (2), si riporta in allegato l’elenco aggiornato dei codici che, a partire dal 1° febbraio 2024 (3), possono essere valorizzati nella compilazione della segnalazione (4)”. E’ quanto si legge in una nota della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

“A fianco di ciascun codice – prosegue la nota – è indicato il relativo fenomeno e i principali riferimenti che concorrono a definirlo tratti dagli indicatori di anomalia, da modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali ovvero da altre Comunicazioni della UIF su contesti di rilievo per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. I predetti riferimenti non sono esaustivi e i destinatari possono valorizzare uno o più codici quando ritengono integrato il relativo fenomeno, anche sulla base di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate in allegato. Con particolare riguardo ai codici G01 e P12 riferiti, rispettivamente, all’operatività anomala inerente a giochi e scommesse nonché a crypto-assets, si fa presente che i corrispondenti fenomeni possono essere utilizzati anche da destinatari diversi dai prestatori di servizi di gioco e in valute virtuali che comunque rilevino operatività sospette riferibili ai predetti comparti. Quanto al codice C00 relativo all’utilizzo anomalo di carte di pagamento, per il quale è richiamato l’indicatore 15 del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, si precisa che lo stesso deve essere valorizzato esclusivamente nel caso di operatività ritenuta sospetta avente a oggetto la movimentazione di carte di pagamento di qualsiasi tipologia (5). La valorizzazione del predetto codice è condizione necessaria per il caricamento del file “.csv” previsto per le segnalazioni di operazioni sospette in argomento”.

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(1) Cfr. https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html nonché G.U. della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 2023.

(2) Cfr. Allegato 2, par. 1.4, del Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011 nonché il Comunicato pubblicato dall’Unità il 31 maggio 2022.

(3) Tale data è posticipata rispetto all’applicazione degli indicatori di anomalia di cui al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 per permettere ai destinatari di adeguare i rispettivi sistemi informatici all’aggiornamento dei codici indicati.

(4) Dalla medesima data non potranno essere più valorizzati i seguenti codici: C01 – Carte prepagate: utilizzo anomalo; P08 – Carte di credito: prelevamenti anomali; FI4 – Frodi nell’attività di leasing; FI6 – Frodi nell’attività di factoring; H01: Trust – utilizzo anomalo; S02 – Scudo fiscale 2009; U02 -Imprese in crisi.

(5) Dal 1° febbraio 2024 il codice C00 sostituisce i codici C01 (Carte prepagate: utilizzo anomalo) e P08 (Carte di credito: prelevamenti anomali).

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