Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 29.09.2023, ha annullato una sanzione pari ad euro 15.011,65 (con chiusura di trentacinque giorni) ingiunta dalla Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) nei confronti del titolare di un esercizio commerciale, per avere โ€“ in violazione dellโ€™art. 110 co. 9 lett. f-quater TULPS โ€“ installato un apparecchio da gioco del tipo TOTEM non rispondente alle caratteristiche previste dai commi 6 e 7 dellโ€™art. 110 TULPS.

La difesa del titolare del locale (rappresentata dallo Studio Legale Ripamonti, ed in particolare dallโ€™avv. Marco Ripamonti, coadiuvato dallโ€™avv. Riccardo Ripamonti) ha eccepito l’illegittimitร  della sanzione impugnata, per essere – lโ€™apparecchio oggetto di contestazione – non un apparecchio da intrattenimento destinato al gioco, bensรฌ un personal computer a libera navigazione, con conseguente inapplicabilitร  dellโ€™art. 110, comma 9, lett. f-quater del TULPS.

Ciรฒ facendo leva sullโ€™univoca giurisprudenza di legittimitร  in materia, che pone una rigida distinzione tra il concetto di โ€œapparecchio da intrattenimentoโ€ (destinato al gioco) e quello di โ€œpersonal computer connesso ad Internetโ€, sancendo lโ€™inapplicabilitร  โ€“ a questโ€™ultimo โ€“ delle sanzioni specificamente previste dallโ€™art. 110 TULPS (dedicato, per lโ€™appunto, ai soli apparecchi da intrattenimento).
A tal fine, la difesa di parte ricorrente ha valorizzato un aspetto decisivo: difettava, nel caso di specie, la prova che il denaro immesso nellโ€™apparecchio fosse destinato a costituire la โ€œpostaโ€ del gioco; al contrario, il denaro ivi immesso costituiva, piuttosto, il prezzo da pagare per la libera navigazione sul Web tramite lโ€™apparecchio.

Tale circostanza รจ risultata determinante ai fini dellโ€™annullamento della sanzione, avendo – il Tribunale di Reggio Emilia – evidenziato che โ€œsolo nel caso di periferiche impiegate per il pagamento di poste di gioco, lโ€™apparecchio puรฒ ritenersi destinato al giocoโ€.
โ€œSe poi un utente โ€“ ha proseguito il Tribunale – per mezzo di un apparecchio di tal fatta โ€œsi rechi autonomamente su siti di gioco (โ€ฆ), acceda al proprio โ€œconto di giocoโ€ personale mediante inserimento di proprie credenziali e, conseguentemente, giochi impiegando denaro proprio giร  contenuto nel suo account di gioco (e dunque diverso da quello inserito nellโ€™apparecchio per navigare sul web), ciรฒ non muta la โ€“ oggettiva – destinazione dellโ€™apparecchio in sรฉ, che รฉ quella, per lโ€™appunto, di consentire la libera navigazione sul Webโ€.

La stessa perizia SOGEI, del resto, aveva evidenziato che lโ€™apparecchio in questione โ€œconsente agli utenti, tramite la connessione telematica, di giocare su piattaforme di giocoโ€, ragion per cui nulla veniva specificato in ordine allโ€™impiego del denaro ivi immesso ai fini del gioco.
Ne รจ derivato lโ€™accoglimento del ricorso e, per lโ€™effetto, lโ€™annullamento dellโ€™ordinanza ingiunzione impugnata.

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